Con la presente procura l’Helvetia è altresì espressamente autorizzata a richiedere informazioni e dati utili presso tutti gli enti assicuratori di diritto pubblico e privato coinvolti in questo caso (compagnie di assicurazione ed enti assicurativi come l’Assicurazione federale per l’invalidità, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, l’Assicurazione militare federale, le società di assicurazione malattia e infortunio, gli assicuratori delle indennità giornaliere, i coassicuratori o i riassicuratori, gli istituti di previdenza ecc.), presso i medici curanti, gli altri prestatori di cure medico-sanitarie, gli ospedali, le case di cura, i datori di lavoro, gli uffici e le autorità, come ad esempio l’ufficio controllo abitanti e le autorità inquirenti, gli uffici di esecuzione, le autorità fiscali ecc. (di seguito denominati «terzi»), nonché a visionare e ricevere tutti gli atti rilevanti (di natura medico-sanitaria, professionale, finanziaria e giuridica, come ad esempio i referti medici e i rapporti dell’orientamento professionale).