Dati del datore di lavoro

*Campi obbligatori

Dati della persona uscente

Appellativo

*Campi obbligatori

Nuovo impiego

Ha un nuovo impiego in Svizzera?

*Campi obbligatori

Passaggio a nuovo istituto di previdenza

Indirizzo

Dettagli del conto del nuovo istituto di previdenza e Contratto n.

Nota: Si prega di allegare una copia della ricevuta di pagamento (voucher QR).

Informazioni sul nuovo datore di lavoro

Indirizzo

Documentazione

Documenti allegati:

I documenti come le ricevute di pagamento possono essere caricati come file qui.

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Documento accettato

*Campi obbligatori

Avviso d’uscita a partire da 58 anni

A meno che tu non abbia un nuovo lavoro e abbia più di 58 anni, fai una selezione:

Attenzione: se si desidera percepire la prestazione di vecchiaia, il suo datore di lavoro deve notificarci il suo pensionamento anticipato. La preghiamo di contattare il suo datore di lavoro, affinché svolga le operazioni opportune. Una volta ricevuta la suddetta notifica dal suo datore di lavoro, le comunicheremo per iscritto le prestazioni pensionistiche dovute. Grazie in anticipo.

*Campi obbligatori

Impiego della prestazione di previdenza

Selezionare la banca cantonale che versa gli interessi a cui trasferire la prestazione di libero passaggio:

Per ulteriori informazioni e per i tassi d'interesse attuali delle banche cantonali consultare il sito www.swisscanto-fzs.ch.

Si applicano i seguenti regolamenti della Fondazione di libero passaggio Swisscanto:

Attenzione: il versamento minimo è pari a CHF 10’000. Inoltre è necessario essere domiciliati in Svizzera. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ufsz.ch.

La invito a contattarmi entro il/l’

Documenti richiesti: si prega di allegare alla ricevuta di pagamento una copia della domanda di apertura (voucher QR).

Istituti di libero passaggio

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Documento accettato

Documenti richiesti: Vi preghiamo di inviarci la conferma della cassa di compensazione AVS. Al seguente sito internet potrà individuare la sua cassa di compensazione AVS di riferimento: www.ausgleichskasse.ch. Alla fine del presente modulo potrà allegare i documenti richiesti sotto forma di file.

Attenzione: si rammenta che la richiesta di versamento deve essere presentata entro un anno dall’avvio dell’attività lucrativa indipendente a titolo principale.

Documenti richiesti: si prega di allegare la conferma dell’avvenuta notifica di partenza rilasciata dal comune di residenza (Svizzera/Liechtenstein) e la conferma relativa all’accertamento dell’obbligo di assicurazione sociale del Fondo di garanzia (Berna). Se ci si trasferisce in un Paese al di fuori dell’UE/AELS, non si applica l’obbligo di affiliazione all’assicurazione sociale del Paese in questione.

L’apposito modulo è reperibile direttamente su: www.verbindungsstelle.ch. Alla fine del presente modulo potrà allegare i documenti richiesti sotto forma di file.

Attenzione: il versamento viene di norma effettuato in franchi svizzeri (CHF). Nei Paesi che hanno come valuta EUR, GBP e USD, il versamento avviene nella relativa valuta nazionale.

Documenti richiesti: allegare la conferma relativa all’accertamento dell’obbligo di assicurazione sociale del Fondo di garanzia (Berna).

L’apposito modulo è reperibile direttamente su: www.verbindungsstelle.ch. Alla fine del presente modulo potrà allegare i documenti richiesti sotto forma di file.

Nota: Questa opzione non è possibile nell'ambito della previdenza sovraobbligatoria (fondazione quadro pura).

Nota: questa opzione è consentita solo se lei ha già compiuto 55 anni e cessa di essere assoggettato/a alla previdenza professionale obbligatoria a causa della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. It is not possible to continue coverage if the insured person is no longer subject to the OASI (e.g. cross-border commuters).

Apponendo una crocetta nella casella relativa a questa opzione, lei conferma di soddisfare tutte le condizioni di cui sopra.

Per avvalersi di questa possibilità, il presente formulario deve pervenire alla Fondazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del servizio. Dopodiché riceverà tutti i documenti necessari per la prosecuzione del rapporto assicurativo conformemente all’art. 47a LPP.

In aggiunta ci occorre una copia della lettera di licenziamento del suo datore di lavoro che può allegare sotto forma di file qui sotto.

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Documento accettato

*Campi obbligatori

Coordinate di pagamento del beneficiario

Titolare del conto

È previsto un trasferimento di residenza all’estero?

Aspetti fiscali in caso di versamento in contanti

Le autorità fiscali possono considerare il versamento di capitale un metodo per aggirare la legge, se nei 3 anni che lo precedono sono stati effettuati dei riscatti. L’autorità fiscale può tenere conto complessivamente di tutti i rapporti previdenziali del 2° pilastro di una persona e solitamente non riconosce come deducibili i riscatti effettuati in questo periodo. Ciò potrebbe comportare una procedura di recupero d’imposta. La persona assicurata è in ogni caso considerata responsabile delle conseguenze fiscali del versamento di capitale.

Si consiglia un accertamento preliminare presso l’autorità fiscale competente.

*Campi obbligatori

Sintesi

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Protezione dei dati

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile in materia:
Per la previdenza professionale obbligatoria si applicano le disposizioni sulla protezione dei dati statuite dalla LPP (art. 85a e seguenti). Le disposizioni della LPD sono applicabili a titolo complementare. Per la previdenza professionale puramente sovraobbligatoria si applica la LPD (informazioni in merito, come ad es. l’identità e i dati di contatto delle persone responsabili, gli scopi del trattamento, ecc. sono disponibili su www.helvetia.ch/protezionedeidati).

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile in materia:
Per la previdenza professionale obbligatoria si applicano le disposizioni sulla protezione dei dati statuite dalla LPP (art. 85a e seguenti). Le disposizioni della LPD sono applicabili a titolo complementare. Per la previdenza professionale puramente sovraobbligatoria si applica la LPD (informazioni in merito, come ad es. l’identità e i dati di contatto delle persone responsabili, gli scopi del trattamento, ecc. sono disponibili sotto la parola chiave protezione dei dati su www.servisa.ch.

Protetto da Google reCAPTCHA

Apponendo la sua firma, la persona assicurata conferma di voler mantenere la copertura di previdenza nella forma indicata sopra, di aver preso conoscenza delle informazioni riportate sull'ultima pagina di questo formulario e che in caso di versamento in contanti (fatta salva l'esiguità della prestazione d'uscita) non è più assoggettata alla previdenza professionale obbligatoria.

Per le persone non sposate, divorziate o vedove, per il versamento in contanti è obbligatoria una certificato di stato civile in originale.

In caso di pagamento in contanti è obbligatoria l’autenticazione ufficiale in originale della firma del coniuge o del partner registrato. Dall'ufficio addetto alle autenticazioni del Comune della cancelleria dello Stato o del Comune del luogo o del Cantone di domicilio o da un ente equivalente. Sono accettati anche i controlli di veridicità delle firme effettuati da un’agenzia generale o principale dell’Helvetia. La firma può essere apposta soltanto in presenza della persona autenticante. È necessario presentare un passaporto o una carta d’identità recanti la firma.

In caso di pagamento in contanti è obbligatoria l’autenticazione ufficiale in originale della firma del coniuge o del partner registrato. Dall'ufficio addetto alle autenticazioni del Comune della cancelleria dello Stato o del Comune del luogo o del Cantone di domicilio o da un ente equivalente. La firma può essere apposta soltanto in presenza della persona autenticante. È necessario presentare un passaporto o una carta d’identità recanti la firma.

Buono a sapersi

Copertura successiva

Nel caso in cui intenda uscire da un istituto di previdenza e non sia ancora assicurato presso un nuovo istituto, resta ancora assicurato presso di noi per un mese in relazione ai rischi di decesso e d’invalidità. Presso il nostro istituto non è possibile far proseguire in modo facoltativo la soluzione previdenziale nell’ambito della LPP, ma può essere presentata tale richiesta presso l’istituto collettore. Per evitare un’interruzione della copertura, è necessario inviare prontamente la relativa notifica all’istituto collettore (inizio dell’assicurazione a partire dalla data di ricezione della notifica da parte della filiale dell’istituto collettore). I beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sono obbligatoriamente assicurati tramite la Fondazione istituto collettore in relazione ai rischi di decesso e d’invalidità.

Prestazione d’uscita per persone al di sotto dei 25 anni

Se ha meno di 25 anni, di norma era assicurato solo in relazione ai rischi di decesso e invalidità e non ha diritto a una prestazione d’uscita. Il processo di risparmio obbligatorio inizia dal 1° gennaio dell’anno in cui la persona in questione compie 25 anni.

Passaggio a un nuovo istituto di previdenza

Se dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro inizia a svolgere una nuova attività per un altro datore di lavoro, deve trasferire la prestazione d’uscita all’istituto di previdenza del suo nuovo datore di lavoro, la prestazione in questione verrà utilizzata per costituire e incrementare la sua previdenza professionale.

Costituzione di una polizza di libero passaggio o apertura di un conto di libero passaggio

Se dopo la cessazione del rapporto di lavoro non dovesse svolgere alcuna attività per un nuovo datore di lavoro, la prestazione d’uscita deve rimanere nel 2° pilastro sotto un’altra forma. In tal caso, per mantenere la copertura previdenziale:

  • Apertura di un conto di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio.
  • Costituzione di una polizza di libero passaggio (soluzione assicurativa).

Ulteriori informazioni sulle soluzioni di libero passaggio sono disponibili su www.helvetia.ch. Nel caso in cui non ricevessimo indicazioni da parte sua sull’impiego della prestazione d’uscita entro sei mesi, la trasferiremo a suo favore alla Fondazione istituto collettore LPP, casella postale, 8050 Zurigo.

Condizioni per il pagamento in contanti

Se è soddisfatta una delle seguenti condizioni, la prestazione d’uscita può essere versata in contanti:

  • Lascia la Svizzera definitivamente. In caso di trasferimento in un Paese dell’UE o dell’AELS, l’avere di vecchiaia LPP può essere versato in contanti solo se nel nuovo Paese lei non è più assoggettato all’obbligo di assicurazione sociale. Attenzione: il versamernto viene di norma effettuato in franchi svizzeri (CHF). Nei Paesi che hanno come valuta EUR, GBP e USD, il versamento avviene nella relativa valuta nazionale. Le persone domiciliate all'estero sono soggette a imposta alla fonte. Questa tassa viene dedotta direttamente al momento del pagamento che, all'interno dello spazio economico europeo, si effettua sempre in euro.
  • Avvia un’attività lucrativa indipendente (a titolo di attività professionale principale) in Svizzera e non sono più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Si rammenta che la richiesta di versamento deve essere presentata entro un anno dall’avvio dell’attività lucrativa indipendente a titolo di attività professionale principale.
  • È un frontaliero e cessa definitivamente l’attività lucrativa in Svizzera/nel Principato del Liechtenstein. L’avere di vecchiaia LPP può essere versato in contanti solo se il frontaliero non risulta più assoggettato all’obbligo di assicurazione sociale nel proprio Paese.
  • L’importo della sua prestazione d’uscita è inferiore all’importo del suo contributo annuo (esiguità della prestazione d’uscita).

Se è coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata, il versamento in contanti può avvenire soltanto previa presentazione del consenso autenticato (da parte di un’autorità) del coniuge o del partner registrato.

Attenzione: maggiori informazioni, la documentazione nonché il modulo per la richiesta di accertamento dell’obbligo di assicurazione sono disponibili su www.verbindungsstelle.ch. Fondo di garanzia LPP, Eigerplatz 2, 3000 Berna

Continuazione facoltativa dell’assicurazione

Se non desidera essere affiliato/a a un nuovo istituto di previdenza e vuole optare per una continuazione facoltativa della previdenza professionale, per mantenere la copertura previdenziale ha le seguenti possibilità:

  • Le persone assicurate che cessano di essere assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria possono continuare a essere assicurate a titolo facoltativo presso l’istituto collettore (art. 47 LPP). Per maggiori informazioni si rivolga alla Fondazione istituto collettore LPP (www.aeis.ch).
  • Le persone assicurate che hanno compiuto 55 anni e cessano di essere assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria a causa della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro possono continuare a beneficiare della soluzione previdenziale di base nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza (art. 47a LPP). Non è possibile far proseguire il rapporto assicurativo presso istituti di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria.

Buono a sapersi

Copertura successiva

Nel caso in cui intenda uscire da un istituto di previdenza e non sia ancora assicurato presso un nuovo istituto, resta ancora assicurato presso di noi per un mese in relazione ai rischi di decesso e d’invalidità. Presso il nostro istituto non è possibile far proseguire in modo facoltativo la soluzione previdenziale nell’ambito della LPP, ma può essere presentata tale richiesta presso l’istituto collettore. Per evitare un’interruzione della copertura, è necessario inviare prontamente la relativa notifica all’istituto collettore (inizio dell’assicurazione a partire dalla data di ricezione della notifica da parte della filiale dell’istituto collettore). I beneficiari di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sono obbligatoriamente assicurati tramite la Fondazione istituto collettore in relazione ai rischi di decesso e d’invalidità.

Prestazione d’uscita per persone al di sotto dei 25 anni

Se ha meno di 25 anni, di norma era assicurato solo in relazione ai rischi di decesso e invalidità e non ha diritto a una prestazione d’uscita. Il processo di risparmio obbligatorio inizia dal 1° gennaio dell’anno in cui la persona in questione compie 25 anni.

Passaggio a un nuovo istituto di previdenza

Se dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro inizia a svolgere una nuova attività per un altro datore di lavoro, deve trasferire la prestazione d’uscita all’istituto di previdenza del suo nuovo datore di lavoro, la prestazione in questione verrà utilizzata per costituire e incrementare la sua previdenza professionale.

Costituzione di una polizza di libero passaggio o apertura di un conto di libero passaggio

Se dopo la cessazione del rapporto di lavoro non dovesse svolgere alcuna attività per un nuovo datore di lavoro, la prestazione d’uscita deve rimanere nel 2° pilastro sotto un’altra forma. In tal caso, per mantenere la copertura previdenziale:

  • Apertura di un conto di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio.
  • Costituzione di una polizza di libero passaggio (soluzione assicurativa).

Ulteriori informazioni sulle soluzioni di libero passaggio sono disponibili su www.servisa.ch. Nel caso in cui non ricevessimo indicazioni da parte sua sull’impiego della prestazione d’uscita entro sei mesi, la trasferiremo a suo favore alla Fondazione istituto collettore LPP, casella postale, 8050 Zurigo.

Condizioni per il pagamento in contanti

Se è soddisfatta una delle seguenti condizioni, la prestazione d’uscita può essere versata in contanti:

  • Lascia la Svizzera definitivamente. In caso di trasferimento in un Paese dell’UE o dell’AELS, l’avere di vecchiaia LPP può essere versato in contanti solo se nel nuovo Paese lei non è più assoggettato all’obbligo di assicurazione sociale. Attenzione: il versamernto viene effettuato in franchi svizzeri (CHF). Le persone domiciliate all'estero sono soggette a imposta alla fonte. Questa tassa viene dedotta direttamente al momento del pagamento che, all'interno dello spazio economico europeo, si effettua sempre in euro.
  • Avvia un’attività lucrativa indipendente (a titolo di attività professionale principale) in Svizzera e non sono più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Si rammenta che la richiesta di versamento deve essere presentata entro un anno dall’avvio dell’attività lucrativa indipendente a titolo di attività professionale principale.
  • È un frontaliero e cessa definitivamente l’attività lucrativa in Svizzera/nel Principato del Liechtenstein. L’avere di vecchiaia LPP può essere versato in contanti solo se il frontaliero non risulta più assoggettato all’obbligo di assicurazione sociale nel proprio Paese.
  • L’importo della sua prestazione d’uscita è inferiore all’importo del suo contributo annuo (esiguità della prestazione d’uscita).

Se è coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata, il versamento in contanti può avvenire soltanto previa presentazione del consenso autenticato (da parte di un’autorità) del coniuge o del partner registrato.

Attenzione: maggiori informazioni, la documentazione nonché il modulo per la richiesta di accertamento dell’obbligo di assicurazione sono disponibili su www.verbindungsstelle.ch. Fondo di garanzia LPP, Eigerplatz 2, 3000 Berna

Continuazione facoltativa dell’assicurazione

Se non desidera essere affiliato/a a un nuovo istituto di previdenza e vuole optare per una continuazione facoltativa della previdenza professionale, per mantenere la copertura previdenziale ha le seguenti possibilità:

  • Le persone assicurate che cessano di essere assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria possono continuare a essere assicurate a titolo facoltativo presso l’istituto collettore (art. 47 LPP). Per maggiori informazioni si rivolga alla Fondazione istituto collettore LPP (www.aeis.ch).
  • Le persone assicurate che hanno compiuto 55 anni e cessano di essere assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria a causa della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro possono continuare a beneficiare della soluzione previdenziale di base nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza (art. 47a LPP). Non è possibile far proseguire il rapporto assicurativo presso istituti di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria.
Buono a sapersi
Copertura successiva
Prestazione d’uscita per persone al di sotto dei 25 anni
Passaggio a un nuovo istituto di previdenza
Costituzione di una polizza di libero passaggio o apertura di un conto di libero passaggio
Condizioni per il pagamento in contanti
Continuazione facoltativa dell’assicurazione
Buono a sapersi
Copertura successiva
Prestazione d’uscita per persone al di sotto dei 25 anni
Passaggio a un nuovo istituto di previdenza
Costituzione di una polizza di libero passaggio o apertura di un conto di libero passaggio
Condizioni per il pagamento in contanti
Continuazione facoltativa dell’assicurazione

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