Durante l’interruzione del lavoro non sussiste alcun rapporto di lavoro. La polizza della persona assicurata viene sospesa e la copertura assicurativa termina dopo 30 giorni dall’inizio dell’interruzione del lavoro. Tuttavia, l’avere di vecchiaia rimane presso l’istituto di previdenza e continua a fruttare interessi. Se si verifica un caso di prestazione, invece delle prestazioni regolamentari viene corrisposto l’avere di vecchiaia esistente.
In alternativa, la persona assicurata ha le seguenti opzioni per salvaguardare la copertura previdenziale:
- affiliazione a un nuovo istituto di previdenza, a condizione che eserciti una nuova attività assoggettata alla LPP
- prosecuzione volontaria dell’assicurazione presso l’istituto collettore
- affiliazione a un istituto di libero passaggio