*Campi obbligatori
Nota: se l’incapacità lavorativa non ci è ancora stata notificata, si deve inoltrare il modulo «Avviso d’incapacità lavorativa risp. di guadagno».
Nota: poiché il dipendente lascia definitivamente l’azienda, questa uscita va notificata mediante il modulo «Avviso d’uscita».
Nota: la ripresa del lavoro da parte del dipendente deve essere notificata utilizzando il modulo «Ripresa del lavoro».
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Si prega di voler notificare le interruzioni del lavoro delle persone da assicurare immediatamente, al più tardi comunque 60 giorni dopo l’interruzione del lavoro.
Se un dipendente non occupato per l’intero anno lascia definitivamente la ditta, è necessario inviare la rispettiva notifica mediante il modulo «Avviso d’uscita».
Un’interruzione del lavoro corrisponde a un’astensione dall’attività lavorativa ricorrente a intervalli regolari, tipica dell’attività esercitata (ad es. occupazione stagionale come maestro di sci), oppure può avvenire su incarico del datore di lavoro (ad es. per svolgere uno stage o seguire un corso di formazione all’estero). Il congedo non pagato consiste in una pausa dall’attività lavorativa tendenzialmente unica e che non ha alcun legame con il diritto alle ferie stabilito dal contratto di lavoro, decisa volontariamente dalla persona assicurata e nel corso della quale il rapporto di lavoro rimane in essere senza retribuzione. Se un collaboratore, che ha lavorato per meno di 12 mesi nell’arco di un anno, lascia definitivamente l’azienda, questa circostanza deve essere notificata come uscita definitiva.
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