Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:
a) in caso di vita alla data convenuta, lo stipulante della previdenza;
b) in caso di decesso dello stipulante della previdenza prima che sia giunta a scadenza la prestazione di vecchiaia, le persone indicate qui di seguito e, precisamente, nell’ordine di grado seguente:
- i superstiti conformemente agli art. 19, 19a e 20 LPP;
- le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta, oppure la persona che ha convissuto, senza interruzione, con la persona defunta nei cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- i figli della persona defunta, che non adempiono le condizioni di cui all’art. 20 LPP, i genitori o le sorelle e i fratelli;
- i rimanenti eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.