Gentile signora B.,
in linea di principio è il venditore a dover garantire che il bene acquistato (in questo caso l’auto d’epoca) sia privo di difetti che possano diminuirne il valore o che ne impediscano l’utilizzo previsto (art. 197 CO). Vale a dire che se al momento dell’acquisto lei ha espresso chiaramente l’intenzione di guidare l’auto, o il venditore le ha assicurato che il veicolo era funzionante, e lei ha pagato un prezzo corrispondente all’uso, è ravvisabile un difetto della cosa.
Nel suo caso la questione fondamentale è questa: l’officina sapeva che l’albero di trasmissione era difettoso e ha deliberatamente omesso di segnalarle il danno? Se sì, il venditore avrebbe agito con dolo e dovrebbe quindi rispondere dei difetti.
L’officina, però, ha espressamente escluso la garanzia per difetti nel contratto di acquisto. Questa opzione è lecita, a condizione che all’atto della vendita l’officina non fosse veramente a conoscenza del difetto. Se invece il venditore le ha dissimulato dolosamente la rottura dell’albero di trasmissione, tale clausola è nulla e l’officina deve essere chiamata a rispondere del danno (art. 199 CO).
Si può supporre che il venditore fosse a conoscenza del danno e l’abbia dissimulato con dolo se si ritiene evidente che, qualora lei fosse stata informata del difetto, non avrebbe acquistato il veicolo, o per lo meno non a questo prezzo. Le foto da lei citate potrebbero dimostrare che il venditore deve essere stato a conoscenza del difetto.
Le consigliamo di segnalare subito per iscritto al venditore la presenza del difetto. Qualora, date le circostanze, nel suo caso sia riscontrabile un difetto della cosa e lei sia in grado di dimostrare la relativa omissione dolosa da parte del venditore, potrà rivendicare un’adeguata riduzione sul prezzo di acquisto.