Gentile signora Z.,
sì, in linea di massima l’assicurazione responsabilità civile privata copre i danni agli oggetti presi in prestito. Le nostre attuali Condizioni generali di assicurazione per l’assicurazione responsabilità civile privata stabiliscono quanto segue:
La copertura assicurativa sussiste per danni a cose cedute a una persona assicurata
- per l’uso
- in custodia
- per altri scopi
- o in affitto (solo dalle CGA edizione 2012)
Può trattarsi di cose di qualsiasi natura, ad esempio una macchina fotografica, un PC o una bicicletta.
Non sono assicurati:
- oggetti preziosi e di antiquariato
- denaro contante
- valori pecuniari (carte di debito e di credito, titoli)
- documenti, progetti
- cose del datore di lavoro di un assicurato
- cose di una persona che vive nella stessa comunione domestica
- cose usate per l’esercizio di un’attività retribuita
Per i seguenti oggetti deve essere stipulata un’assicurazione complementare:
- cavalli appartenenti a terze persone
- veicoli a motore di terzi (uso 30 giorni al massimo, un giorno o più giorni consecutivi)
- chiavi dell’azienda o altri sistemi di chiusura (ad es. badge) affidati all’assicurato