26 agosto 2020, testo: Mirjam Arnold, foto: Depositphotos
Per acquistare un’abitazione, la quota di capitale proprio richiesta dal creditore è generalmente pari ad almeno il 20 percento del prezzo di acquisto. Si tratta di un ostacolo difficile da superare, poiché la maggior parte del patrimonio privato è spesso investita nella previdenza vincolata. Per finanziare l’acquisto di un’abitazione di proprietà è tuttavia possibile attingere al capitale previdenziale del 2° e 3° pilastro ricorrendo al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno.
L’avere di risparmio disponibile (la cosiddetta prestazione di uscita) della cassa pensione può essere utilizzato per acquistare o costruire un’abitazione di proprietà.
È possibile effettuare un prelievo anticipato dal 2° pilastro se l’abitazione sarà di esclusiva proprietà o in comproprietà o se si tratta di una proprietà comune di coniugi o di partner registrati. È inoltre possibile effettuare un prelievo anticipato per restituire un prestito ipotecario, per acquistare quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni e per effettuare investimenti di valorizzazione nella proprietà attualmente ad uso proprio. Il capitale non può tuttavia essere impiegato per finanziare appartamenti per le vacanze e seconde case.
In caso di prelievo anticipato, fino al 50° anno di età è possibile investire in un’abitazione di proprietà al massimo l’importo corrente dell’attuale prestazione di uscita. Dopo i 50 anni sono previste limitazioni ai prelievi: il capitale massimo disponibile corrisponde alla prestazione di uscita a cui si avrebbe avuto diritto a 50 anni, oppure alla metà della prestazione di uscita al momento del prelievo anticipato. Prevale l’importo più alto tra i due. Quando viene prelevato il capitale, il registro fondiario deve riportare che la proprietà è stata finanziata con i fondi previdenziali. In tal modo si garantisce che in caso di successiva vendita dell’abitazione di proprietà il capitale confluisca nuovamente nella previdenza.
Il prelievo anticipato è immediatamente imponibile in quanto prestazione di capitale derivante dalla previdenza professionale. Non è possibile detrarre dalle imposte un eventuale rimborso. È opportuno chiarire questi aspetti direttamente con l’autorità fiscale competente.La riduzione delle prestazioni di vecchiaia determinata dal prelievo anticipato può essere compensata soltanto mediante rimborso. A seconda di come è strutturato il piano previdenziale, occorre prevedere anche perdite in termini di tutela dai rischi (invalidità o decesso). È bene chiarire con la propria cassa pensione se sia opportuno stipulare un’assicurazione di rischio che colmi questa lacuna.
È possibile rimborsare volontariamente il prelievo anticipato fino al momento del pensionamento, finché non sopraggiunge un altro caso di previdenza (invalidità o decesso) o fino al versamento in contanti della prestazione di uscita. L’importo minimo di un eventuale rimborso ammonta a 10’000 franchi.Il prelievo anticipato deve essere rimborsato se si desidera riscattare volontariamente le prestazioni della previdenza professionale. Lo stesso si applica anche al caso in cui l’abitazione di proprietà debba essere venduta e il capitale non venga nuovamente investito entro due anni in un’abitazione di proprietà ad uso proprio.
Almeno il primo dieci percento del prezzo di acquisto non può essere finanziato con la previdenza professionale, bensì deve provenire dai propri risparmi. A tale scopo è possibile attingere anche ai fondi del pilastro 3a. È consigliabile parlarne per tempo con chi concederà l’ipoteca e con l’assicuratore. L’ammontare massimo che può essere prelevato o costituito in pegno varia in base al prodotto del pilastro 3a. Anche nel caso del pilastro 3a occorre verificare se per effetto del prelievo anticipato vengano eventualmente meno delle prestazioni assicurative e integrarle ove necessario.
In alternativa a un prelievo anticipato diretto è possibile costituire in pegno l’avere di vecchiaia. Si può ad esempio fare ricorso al pilastro 3a per l’ammortamento indiretto dell’ipoteca. In luogo del rimborso viene accumulato un avere che funge da rimborso allo scadere dell’ipoteca.
Nel 2° pilastro è possibile costituire in pegno da un lato prestazioni previdenziali (vecchiaia, invalidità, decesso), dall’altro un importo fino all’ammontare della prestazione di uscita attualmente accumulata (in questo caso per le persone che hanno più di 50 anni valgono le stesse restrizioni previste per il prelievo anticipato). La costituzione in pegno può avvenire per l’ultima volta tre anni prima del pensionamento e deve essere segnalata per iscritto alla cassa pensione. È necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.
Con la costituzione in pegno, alcune delle possibilità ordinarie previste in relazione ai fondi previdenziali sono soggette a limitazioni. Nella misura in cui è interessato l’ammontare del pegno, il consenso del creditore pignoratizio è necessario nei seguenti casi:
Se vengono rispettati gli obblighi derivanti dall’ipoteca, non sono previste imposte e la copertura previdenziale non viene ridotta. Se tuttavia si deve realizzare l’importo costituito in pegno, la costituzione in pegno ha i medesimi effetti del prelievo anticipato.
Prelievo anticipato |
Costituzione in pegno |
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Vantaggi |
- Aumento del capitale proprio - Riduzione del carico ipotecario - Interessi passivi più bassi |
- Mantenimento della copertura previdenziale - Vantaggi fiscali grazie alla proroga dell’ammortamento - Minor bisogno di capitale proprio (possibilià di prestito più elevato) |
Svantaggi |
- Riduzione delle prestazioni previdenziali - Tassazione immediata del capitale - Minore deducibilità fiscale degli interessi passivi - Nessuna possibilità di riscatto prima del rimborso del prelievo anticipato |
- Maggiore carico in termini di interessi passivi - Per determinate procedure è necessario il consenso del creditore pignoratizio |
Per informazioni dettagliate sul prelievo anticipato e sulla costituzione in pegno da previdenza professionale è possibile consultare la nostra scheda informativa. Se siete affiliati a una cassa pensione presso l’Helvetia che si desidera utilizzare per il finanziamento dell’abitazione di proprietà, occorre compilare il formulario «Promozione della proprietà d’abitazioni».
Se si effettua un prelievo anticipato dalla previdenza per la vecchiaia, occorre prestare sempre attenzione al fatto che, in caso di decesso o di incapacità di guadagno, i superstiti dispongano di coperture finanziarie sufficienti. Inoltre, è fondamentale garantire la sostenibilità dell’ipoteca dopo il pensionamento. Il vostro consulente previdenziale sarà lieto di illustrarvi l’opzione più adatta a tale scopo.