L’Helvetia considera una pandemia quale rischio assicurabile solo in misura limitata e ha pertanto escluso tale evento dall’assicurazione epidemie. Se non è prevista alcuna copertura assicurativa, l’Helvetia non deve risarcire alcun danno. Questa posizione trova sostegno anche in un parere giuridico, formulato da un prestigioso studio legale cui si è rivolta l’Helvetia. Tuttavia fino a quando il tribunale federale non si pronuncerà in merito, regnerà non poca incertezza riguardo all’interpretazione della clausola in questione. Una valutazione di questo genere potrebbe richiedere non meno di uno o due anni, il che non aiuta nessuno nell'attuale situazione.
L’Helvetia ha elaborato una soluzione di accordo che interessa le aziende svizzere del settore gastronomico, che hanno stipulato un’assicurazione epidemie corredata della clausola di esclusione in caso di pandemia. Con la soluzione di accordo, l’Helvetia garantisce certezza immediata e propone una soluzione pragmatica in aiuto alle aziende interessate, che potranno così essere subito risarcite con un importo forfettario per le perdite subite a causa delle chiusure imposte in virtù dell’introduzione dei provvedimenti di contenimento del COVID-19. Occorre intervenire con urgenza, affinché l’11 maggio le aziende del settore gastronomico possano riprendere l’attività dopo un evento senza precedenti per il nostro secolo come il COVID-19.
Il pagamento previsto dall’accordo, che si basa su un importo forfettario ed è riconosciuto indipendentemente dalla legislazione e senza pregiudizio alcuno, risarcisce alle aziende svizzere del settore gastronomico, che hanno stipulato un’assicurazione epidemie che contempla la clausola di esclusione della pandemia, il 50% dei costi non coperti e del mancato guadagno. L’importo, calcolato su base forfettaria partendo dal fatturato annuo è stabilito per coprire la durata della chiusura aziendale imposta dalle autorità (dal 16 marzo all’11 maggio 2020) e inoltre per quindici giorni dopo l’allentamento delle misure disposte dal Consiglio federale. Le aziende che accettano la soluzione di accordo acconsentono all’adeguamento dell’attuale prodotto assicurativo in essere. In questo modo, l’Helvetia garantisce trasparenza e chiarezza. I rischi aziendali correlati all’igiene quali salmonellosi o legionella rimangono assicurati, mentre non si opera più alcuna distinzione tra l’epidemia limitata in termini di spazio e tempo e una pandemia a livello globale. Sono altresì esclusi gli effetti di epidemie e pandemie.
L’assicurazione eventi consiste in primo luogo in un’assicurazione cose che copre le perdite o i danni a cose causati ad es. dalle intemperie o dagli incendi. Un’«assicurazione annullamento eventi» può essere stipulata sotto forma di copertura complementare, che tutela dalle perdite finanziarie in caso di annullamento, sospensione o rinvio della manifestazione assicurata, a patto che il sinistro in questione sia stato causato da un evento assicurato, come ad es. tempesta, grandine, incendio ecc.
L’annullamento non è assicurato ad es. in caso di disdetta o malattia dell’artista che avrebbe dovuto esibirsi o a seguito di un’ordinanza ufficiale. Per questo motivo non sono coperte le manifestazioni che vengono annullate in seguito alle disposizioni emanate dalle autorità per contenere la diffusione del COVID-19.
L’Helvetia s’impegna costantemente per trovare soluzioni che ci consentano di aiutare i clienti interessati. In caso di domande, i nostri consulenti saranno lieti di assistervi.
Tutti i clienti aziendali con un’assicurazione commerciale PMI dell’Helvetia beneficiano gratuitamente di due consulenze legali telefoniche all’anno per tematiche relative all’attività assicurata, indipendentemente dall’ambito giuridico (incluse le questioni di recupero crediti). Per domande specifiche, il nostro partner Coop Protezione Giuridica è a vostra disposizione al numero +41 62 836 00 57.
Se è stata inoltre stipulata un’assicurazione protezione giuridica Helvetia, sono coperti anche i costi per la consulenza legale e le parcelle degli avvocati, in ogni caso fino ad almeno CHF 5'000.–, per molti ambiti del diritto fino a CHF 500'000.– (ad es. diritto del lavoro, di locazione/leasing, controversie con un’assicurazione). L’estensione dell’assicurazione è descritta nella polizza della vostra assicurazione commerciale PMI dell’Helvetia. In caso di dubbi, potete rivolgervi al vostro consulente alla clientela presso l’Helvetia, a vostra disposizione per fornirvi assistenza.
I viaggi in Svizzera sono tuttora consentiti, perciò al momento non sussiste alcuna copertura assicurativa. Seguiamo costantemente l’evolversi della situazione.
2020 Copriamo le spese di annullamento relative ai viaggi che avrebbero dovuto essere effettuati entro il 31 dicembre 2020 incluso, a patto che non siano già state rimborsate dal fornitore del relativo servizio (organizzatore). Questo principio si applica anche se l’organizzatore offre un’alternativa di cui non si può usufruire per un motivo legittimo.
Qualora si desideri annullare già ora un viaggio prenotato per il mese di gennaio o febbraio 2021, ci facciamo carico delle penali di cancellazione a condizione che sia possibile ridurre i costi di almeno il 50%, grazie a uno storno effettuato con il dovuto anticipo e che il viaggio sia stato prenotato in un momento in cui non sussisteva alcuna avvertenza di viaggio, né altre restrizioni, come divieti d’ingresso o misure di quarantena. Sono escluse l’effettiva contrazione del coronavirus e la quarantena disposta dalle autorità presso il luogo di domicilio, casi sempre assicurati a prescindere dal momento della prenotazione e dalla destinazione del viaggio.
I sinistri possono essere segnalati online o telefonicamente al numero +41 58 280 3000.
Il 28 ottobre 2020, la Confederazione ha emanato un’avvertenza di viaggio di carattere generale, poiché il rischio di contagio da coronavirus sussiste in tutte le regioni del mondo. Pertanto, dal punto di vista assicurativo, da quel momento il coronavirus è un evento in corso. Fanno eccezione i viaggi sul territorio nazionale. L’assicurazione viaggi dell’Helvetia esclude gli eventi già verificatisi al momento della prenotazione o della partenza.
I viaggi prenotati dal 29 ottobre 2020 non sono coperti. Sono escluse l’effettiva contrazione del coronavirus e la quarantena disposta dalle autorità presso il luogo di domicilio, eventi sempre assicurati a prescindere dalla data di prenotazione.
I clienti dell’Helvetia hanno la possibilità di depositare le targhe presso la Sezione della circolazione cantonale. A partire dal primo giorno della consegna, l’Helvetia sospende il calcolo del premio fino all’eventuale ripristino. Al contempo, la prestazione assicurativa prosegue per un massimo di dodici mesi a partire dalla restituzione secondo quanto definito da contratto, a condizione che i veicoli non vengano utilizzati sulla rete stradale pubblica e se ne detiene il possesso.
Fintantoché i veicoli sono immatricolati, non è possibile procedere a una riduzione dei relativi premi a seguito dell’emergenza COVID-19. A meno che le targhe vengano depositate, i veicoli sono ancora autorizzati all’uso, il che comporta sostanzialmente un premio adeguato al rischio.
Se una persona assicurata dovesse essere contagiata dal coronavirus e venire relegata in quarantena, l’Helvetia garantisce come di consueto la copertura in base alle prestazioni concordate. Per quanto riguarda la previdenza professionale, l’Helvetia non prevede distinzioni tra le «normali» malattie e quelle dovute a epidemie o pandemie. Le malattie legate al coronavirus sono pertanto soggette alle stesse condizioni valide per le altre malattie.
Per tutti i diritti dei beneficiari sono vincolanti le disposizioni dei relativi regolamenti di previdenza del personale applicabili. I nostri regolamenti previdenziali non prevedono disposizioni specifiche o restrizioni di copertura in caso di pandemia.
Si ricorda che durante la quarantena si ha diritto alla copertura solo se un medico attesta la relativa incapacità lavorativa in seguito a malattia (regola analoga a quella delle assicurazioni d’indennità giornaliera per malattia).
Se si tratta solo di una misura preventiva, come ad es. una direttiva stabilita dal datore di lavoro, non si è in presenza di una malattia che dà diritto all’erogazione delle prestazioni e quindi non sussiste alcuna copertura.
In tempi di crisi, con il lavoro ridotto un’azienda può ridurre temporaneamente o interrompere completamente l’impiego dei propri dipendenti. In caso di lavoro ridotto, la Confederazione copre l’80% della perdita di guadagno computabile per i dipendenti interessati da questa evenienza.
Con il lavoro ridotto, il salario finora assicurato nella cassa pensione resta invariato. In questo caso non sono richieste notifiche dei salari/variazioni del grado di occupazione. Sia i contributi che le prestazioni assicurate restano invariati.
Anche in caso di lavoro ridotto deve essere detratto l’intero importo del contributo a carico del dipendente dovuto alla cassa pensione. Lo stesso vale anche per gli altri contributi destinati alle assicurazioni sociali. L’obbligo di continuare a versare gli interi importi dei contributi per le assicurazioni sociali resta invariato anche per il datore di lavoro.
Questo provvedimento serve per risolvere i problemi di liquidità e non incide sull’ammontare dei contributi. Anche le detrazioni salariali per i dipendenti vengono effettuate come in precedenza.
Se una persona assicurata dovesse essere contagiata dal coronavirus e venire relegata in quarantena, l’Helvetia garantisce come di consueto la copertura in base alle prestazioni concordate. Per quanto riguarda l'assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, l’Helvetia non prevede distinzioni tra le «normali» malattie e quelle dovute a epidemie o pandemie. Le malattie legate al coronavirus sono pertanto soggette alle stesse condizioni valide per le altre malattie.
Si ricorda che durante la quarantena si ha diritto alla copertura solo se un medico attesta la relativa incapacità lavorativa in seguito a malattia.
Se si tratta solo di una misura preventiva, come ad es. una direttiva stabilita dal datore di lavoro, non si è in presenza di una malattia che dà diritto all’erogazione delle prestazioni e quindi non sussiste alcuna copertura.
I dipendenti che fanno parte di una delle categorie a rischio e non sono in grado di lavorare, non hanno diritto all’indennità giornaliera in caso di malattia. Questi casi non saranno considerati alla stregua di incapacità lavorative in seguito a malattia.