19 maggio 2018, testo: Hansjörg Ryser, foto: Helvetia
Non importa da quanto tempo una coppia conviva, il fatto è che per questo tipo di unioni non esiste alcun diritto ereditario sancito dalla legge. Se lei o il suo partner ha dei figli, l’eredità spetta in primo luogo a questi e, in loro mancanza, ai genitori. Ciononostante, è possibile adottare alcune precauzioni per agevolarsi a vicenda.
Grazie a un testamento o a un contratto successorio si può limitare il diritto degli eredi legittimari alla porzione legittima, attribuendosi quindi a vicenda la porzione liberamente disponibile. Non si avrà alcuna rendita dal 1° pilastro.
Nel secondo pilastro, le casse pensioni possono prevedere nel loro regolamento una prestazione in caso di decesso se il partner superstite deve provvedere al sostentamento di un figlio comune, se il defunto provvedeva al sostentamento del partner in misura considerevole, oppure se la coppia ha convissuto ininterrottamente per oltre cinque anni. Tuttavia, la convivenza deve essere notificata alla cassa pensione. In determinate circostanze, se la/il defunta/o non ha espressamente richiesto alla fondazione il versamento a favore della/del partner, la prestazione di libero passaggio deve essere ripartita persino con l’ex coniuge.
Nel pilastro 3a, se non si è sposati e sono soddisfatti gli stessi requisiti richiesti nel secondo pilastro, il margine d’azione è più ampio, tanto da poter agevolare il proprio partner anche se si hanno dei figli. Tuttavia, occorre informare la fondazione in merito all’attribuzione beneficiaria. Nel pilastro 3b si è ancora più liberi nella scelta della persona da agevolare, basta rispettare le porzioni legittime. I titolari di assicurazioni di rischio puro, sono esonerati anche da questo obbligo.