In Svizzera, la previdenza per la vecchiaia si basa su tre pilastri: l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), la previdenza professionale (LPP), comunemente chiamata anche cassa pensione, e la previdenza individuale volontaria nel terzo pilastro. Sommate insieme, le prestazioni di vecchiaia di tutti e tre i pilastri determinano in modo significativo la nostra previdenza per la vecchiaia. È dunque importante sapere quali contributi devono e possono essere versati a quale istituto. In questa serie suddivisa in tre parti vi forniremo alcune informazioni essenziali.
I dipendenti con un salario annuo superiore a un importo minimo stabilito sono obbligati per legge a stipulare un’assicurazione presso una cassa pensione. Attraverso gli accrediti di vecchiaia versati annualmente alla cassa pensione, per metà dai dipendenti e per metà dai datori di lavoro, si finanzia la successiva rendita della cassa pensione. Il datore di lavoro può finanziare anche una percentuale più alta del contributo. In teoria, anche i lavoratori autonomi possono assicurarsi presso una cassa pensione, ma dovranno versare loro stessi l’importo totale degli accrediti di vecchiaia.
Chi si concede un congedo prolungato dal lavoro o interrompe la propria attività lucrativa, normalmente sospende anche l’assicurazione presso la cassa pensione e deve spostare il capitale risparmiato fino a quel momento ad esempio su un conto di libero passaggio. Soprattutto in queste situazioni, e nel caso di lavoratori a basso reddito o di chi non esercita un’attività lucrativa, ovvero quando non si è assicurati presso una cassa pensione, è particolarmente importante verificare con esattezza la propria situazione previdenziale per la vecchiaia e, se necessario, colmare eventuali lacune attraverso il terzo pilastro.
Salario minimo annuo assicurato (aggiornato al 2022): CHF 21’510.- (soglia d’entrata LPP)
Salario massimo annuo assicurato (aggiornato al 2022): CHF 86’040.- (limite massimo LPP)
Le componenti salariali che superano il limite massimo LPP possono essere assicurate nella cosiddetta parte sovraobbligatoria della cassa pensione. Il tipo di soluzione previdenziale è scelto dalla commissione di previdenza del datore di lavoro, composta da rappresentanti del datore di lavoro e rappresentanti dei dipendenti.
Versamenti volontari nella cassa pensione: È possibile nel rispetto del regolamento della rispettiva cassa pensione. È consigliabile richiedere una consulenza e pianificare questa misura in anticipo, soprattutto per ottenere informazioni sulla deducibilità fiscale.
Accrediti di vecchiaia annui secondo il regime obbligatorio LPP sotto forma di percentuali salariali
La soluzione previdenziale può prevedere contributi più elevati
Tasso d’interesse minimo legale sulla parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia (aggiornato al 2022): 1% all’anno
Tasso di conversione previsto per legge sulla parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia (aggiornato al 2022): 6,8% (corrisponde a una rendita di CHF 6’800.- all’anno per CHF 100’000 di averi). Al posto della rendita è possibile richiedere un prelievo di capitale in base a quanto previsto dal regolamento della cassa pensione.
Prelievo anticipato della rendita della cassa pensione: Il regolamento del fondo pensione si applica, tenendo conto delle riduzioni applicate alle rendite.
Rinvio della rendita della cassa pensione: Possibile se previsto dal regolamento della cassa pensione.
Nel 2019 la rendita media delle casse pensione dei nuovi beneficiari ammontava ad appena CHF 1’713.- al mese. Qui potete trovare maggiori informazioni a riguardo.