16 luglio 2017, Autore: Matteo Guerrieri, Paolo Saccone
Molti di noi, abitando in condominio, pensano che l’assicurazione stipulata dall’amministrazione dello stabile sia già di per sé sufficiente a metterci al riparo da eventuali brutte sorprese in caso di danni al fabbricato. Ma ciò è vero solo in parte: nonostante il nome di Polizza Globale Fabbricati possa trarre in inganno, la copertura dell’assicurazione condominiale non in tutti i casi fornisce un’adeguata protezione alle “mura” del nostro appartamento.
Se infatti le coperture per incendio, o per danni da infiltrazioni dovute a problemi delle tubature condominiali, sono sempre incluse, non altrettanto si può dire dei danni causati da eventi piuttosto “classici” in casa, quali ad esempio la rottura del tubo di scarico della lavatrice, con relativa perdita di acqua.
Per chiarire alcuni aspetti di questo delicato argomento, abbiamo chiesto un parere “tecnico” agli esperti Helvetia.
Una tra le domande più frequenti che si pongono i proprietari di immobili è la seguente: devo stipulare una polizza personale a protezione della casa (intesa come fabbricato e non come contenuto) anche quando esiste una polizza condominiale?
Considerando che stiamo parlando di danni alle parti murarie e ai relativi impianti, possiamo rispondere in prima battuta confermando che molte garanzie delle due polizze si sovrappongono, e che l’assicurazione condominiale rappresenta in generale una buona protezione delle "mura".
Tuttavia ci sono altre domande chiave da farsi nel momento in cui si effettua la propria scelta:
La figura chiave per quanto riguarda la polizza assicurativa a tutela del fabbricato è l'amministratore del condominio.
È a lui che spetta la gestione di tutte le tematiche di carattere amministrativo legate all’assicurazione del condominio, ed è lui che provvede al pagamento annuale dei premi, a denunciare il sinistro alla compagnia e a ricevere le comunicazioni di quest’ultima.
Inoltre, è sempre l’amministratore che definisce la somma da assicurare, che richiede alla compagnia l'attivazione di eventuali coperture opzionali, che per primo viene a conoscenza di eventuali problemi relativi all'operatività della garanzia, e infine è lui a detenere la copia originale del contratto.
In questo scenario, è normale che, per aumentare il controllo sulla tutela dei propri beni, il singolo condomino debba stipulare una polizza aggiuntiva per il proprio appartamento.
Il consiglio che si può dare in questi casi è di cercare di evitare la completa sovrapposizione con la polizza del condominio, e quindi il pagamento di premi doppi per garanzie simili.
Il modo migliore per farlo, ottenendo una protezione addizionale, è attivare una copertura nella forma “a Primo Rischio Assoluto”, per una somma inferiore al valore di ricostruzione a nuovo della propria porzione di fabbricato.
Praticamente, con questo tipo di polizza non conta il valore reale del nostro fabbricato, ma è possibile scegliere il valore massimo da assicurare, ed è in base a questo che nel caso verremo indennizzati.
Detto in modo più tecnico, con questa forma assicurativa l'assicuratore si impegna a pagare il danno per le garanzie prestate in polizza - fermi eventuali limiti per le singole coperture - fino ad un massimo pari alla somma assicurata, senza effettuare alcuna valutazione in merito al valore complessivo del fabbricato precedentemente al sinistro.
Non si applica perciò in questo caso la cosiddetta regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile in tema di Assicurazione Parziale (“se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto”).
Per finire ricordiamo quanto anticipato nell’introduzione, ovvero che esistono alcune aree di scopertura nella polizza del condominio. Il caso più classico è relativo ai danni al fabbricato (mura, parquet, ecc.) da perdite di acqua a seguito di rottura di beni riferibili al contenuto dell’abitazione (es. elettrodomestici e relativi flessibili) e non da tubazioni del fabbricato. Questo danno è normalmente escluso dalla Polizza Globale Fabbricati mentre viene ricompreso nella polizza dell’abitazione, a condizione però che venga assicurata la cosiddetta “partita fabbricato”.