Mi interessano
?
Ti invitiamo a verificare la connessione Internet
Responsabilita civile

Responsabilità civile e società: risarcimento alla vittima del capitombolo

Una svista, una caduta involontaria e il danno è procurato. L'assicurazione Responsabilità Civile della Famiglia risarcisce ciò che hai inavvertitamente arrecato.

2 febbraio 2017, Testo: Testo: Giulia Benvenuto

 

Vivere in società vuol dire vivere fra gli altri e con gli altri. Vi potrebbe sembrare una banalità ma fermiamoci un attimo a pensare alle azioni svolte nella nostra vita quotidiana. Che incidenza hanno sugli altri? La risposta è semplice. Non siamo mai responsabili solo per noi stessi ma anche per i danni che potremmo arrecare ad altre persone.

Oggi vi propongo un caso di cronaca che ha del paradossale. Come ogni giorno, una bimba di 10 anni si infila i pattini e inizia a girovagare per le strade della sua città. Ma succede l'impensabile: sbanda e per non cadere sull'asfalto si aggrappa ad un passante, con il risultato di finire entrambi piedi all'aria. Purtroppo l'uomo ha avuto la peggio, rimediando una frattura dell'omero.

Un'ingenua disgrazia, un caso fortuito che potrebbe sempre succedere ma che è costato molto caro ai genitori della bimba. Infatti, quando il danno è procurato da un soggetto minorenne sono i genitori a dover risarcire la malcapitata vittima.

Vediamo nel dettaglio cosa prescrive il diritto, all'articolo 2043 e 2048 del Codice Civile.

La legge prevede che il soggetto minore di età non possa essere chiamato in prima persona a risarcire i danni che procura a terzi.
Infatti, dei danni causati dai minori rispondono in primo luogo i genitori, padre e madre.

In sostanza la legge stabilisce una sorta di presunzione di responsabilità a carico di questi soggetti per non avere esercitato correttamente il loro ruolo educativo:

  • culpa in vigilando, per non aver adeguatamente vigilato sul comportamento del minore;
  • culpa in educando, per non avere svolto in modo adeguato i propri compiti educativi.

Questa presunzione però può essere superata se si riesce a dimostrare di non avere potuto impedire il fatto. In altre parole, a questi fini si deve dimostrare che il danno si sarebbe verificato comunque anche nel caso in cui il genitore avesse tenuto la massima vigilanza sul minore.

Se tuttavia le modalità con le quali si è verificato il fatto mostrano che il minore non è stato correttamente educato, i genitori (così come il tutore o l’insegnante) possono comunque essere chiamati a rispondere dei danni.

E questo è infatti ciò che ha ribadito il Tribunale civile che ha condannato i genitori a pagare una somma pari a 71.900 euro, oltre agli interessi maturati e alle spese di giudizio,calcolate in 8.500 euro.

Ma di fronte a queste evenienze come possiamo tutelarci? In questa e in altre occasioni i costi vengono sostenuti dall'assicurazione Responsabilità Civile della Famiglia, che copre i danni che tu o un membro della tua famiglia (risultante dallo stato di famiglia) potreste recare a terzi nel corso della vostra vita privata.
 


  • © 2024 Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - P.IVA 01462690155 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° ord. 031 - Helvetia Vita S.p.A. - P.IVA 03215010962 - Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscr. Albo Imprese Ass. n° 1.00142 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° ord. 031 - Helvetia Italia Assicurazioni - C.F.02446390581 - P.IVA 07530080154 - Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscr. Albo Imprese Ass. n° 1.00062 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° ord. 031 - Società soggette alla vigilanza dell'IVASS (www.ivass.it)
    · 
  • Via Cassinis, 21
    · 
  • 20139 Milano
    · 
  • 02 5351.1