5 dicembre 2016, Testo: Redazione D.A.S.
Si rivolge a D.A.S. Giulia, assicurata finita nei pasticci per aver comunicato ai Condomini di essere pronta ad iniziare un'attività di B&B per la primavera 2016.
Giulia ha sottoposto quindi ai legali D.A.S. la lettera di diffida ricevuta dall'amministratore, chiedendo come comportarsi: Giulia, infatti, a fronte della necessità di arrotondare le proprie entrate, ormai in dirittura d'arrivo con l'apertura dell'attività, si è dichiarata assolutamente determinata a proseguire nel proprio intento.
I professionisti di D.A.S. hanno esaminato la missiva e rilevato che la stessa conteneva un riferimento al divieto del regolamento di condominio di "adibire gli immobili ad uso diverso da quello propriamente abitativo", hanno illustrato all'assistita l'attualità del caso sottoposto e, purtroppo, l'assenza di un orientamento certo della giurisprudenza in materia.
Secondo la più recente pronuncia della Corte di Cassazione disponibile al momento dei fatti (sent. n. 109 del 7 gennaio 2016) non si sarebbe potuto destinare un appartamento ad “affittacamere”, attività alberghiera o di Bed and Breakfast in presenza di regolamento di condominio con divieto di destinazioni d'uso diverse da quella abitativa. Tuttavia, proprio perchè principio di segno opposto a quello sostenuto in epoca di poco antecedente dalla medesima Corte, il tema non può ritenersi del tutto appianato.
A fronte di un quadro così frammentato e in evoluzione, i legali di D.A.S. hanno suggerito quindi a Giulia di valutare di proporre un procedimento di mediazione nei confronti del Condominio, onde tentare una rapida e bonaria composizione della vertenza.
Fortemente interessati al tema, gli altri condomini, ricevuta la convocazione, hanno provveduto a dare immediatamente mandato all'amministratore affinché aderisse alla mediazione proposta dall'assicurata D.A.S. In sede conciliativa è emerso con chiarezza che la preoccupazione dei condomini era rivolta, soprattutto, all'eventualità che gli ospiti potessero disturbare la quiete notturna, al possibile ingombro di parti comuni con valigie e altri oggetti nonché all'inevitabile aumento dei consumi dell'acqua condominiale. Giulia, rassicurati i condomini in ordine alla circostanza che il proprio immobile era idoneo ad offrire il servizio solo per una camera, ha specificato di impegnarsi a consentire il check in/out degli ospiti esclusivamente in orari diurni (diversi dalle fasce orarie di c.d. "silenzio" previste dal regolamento condominiale ), a predisporre idoneo regolamento volto a vietare agli ospiti di depositare bagagli o altro nelle parti comuni ed, infine, a comunicare all'amministratore i giorni di permanenza e il numero degli occupanti, per consentire un calcolo a conguaglio delle spese per l'acqua condominiale.
A fronte dell'incertezza di un eventuale giudizio in merito i condomini hanno acconsentito a risolvere il contenzioso nei termini proposti da Giulia che ha espresso la massima soddisfazione alla Compagnia per il supporto giuridico e l'assistenza ricevuti.