Tutela legale

E se da un infortunio nasce una controversia?

Come possiamo comportarci quando subiamo un infortunio che ci impedisce di prendere un volo già pagato? E se il tassista coinvolto non vuole risarcirci?

25 maggio 2017, Testo: Redazione D.A.S.

 

Si rivolge alla Compagnia Luca, lamentando di non aver potuto partecipare ad un'importante cerimonia famigliare all'estero per un inconveniente occorso durante il trasferimento in taxi dalla propria abitazione all'aeroporto di partenza.

L'assicurato spiega ai Professionisti di DAS che, inavvertitamente, il conducente del mezzo, mentre scaricare i bagagli riposti nel baule, aveva finito per colpirgli il braccio destro perché aveva abbassato il portellone prima che il passeggero potesse spostarsi dal suo raggio di azione. Si rendeva così necessaria una immediata visita presso il pronto soccorso, luogo ove Luca veniva trasportato dallo stesso tassista. Trattenuto per gli accertamenti strumentali e le medicazioni del caso, risultava infine impossibile per il sig. Luca raggiungere l'aeroporto in tempo utile per poter salire sul volo prenotato.
I consulenti DAS, raccolti i dettagli del caso, procedevano a tutelare gli interessi del proprio assistito predisponendo ed inviando due richieste, l'una al tassista (reperito grazie ai dati della ricevuta rilasciata per la corsa), l'altra rivolta alla Compagnia aerea. i
La Compagnia aerea si rendeva disponibile a rifondere il biglietto dell'infortunato, in base all'art. 945 del codice della navigazione - richiamato anche nelle condizioni contrattuali - per cui se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Il tassista invece, pur non contestando i fatti, opponeva resistenza, rendendosi disponibile a restituire esclusivamente il prezzo sostenuto per la corsa in aggiunta e ritenendo di aver già provveduto a tenere indenne il sig. Luca da conseguenze economiche pregiudizievoli, essendosi attivato per il trasporto in pronto soccorso gratuitamente.
I legali della Compagnia, tuttavia, precisavano a controparte che la sua condotta, oltre ad essere potenzialmente rilevante anche sotto il piano penale, per aver cagionato colposamente lesioni al sig. Luca, rappresentava certamente un illecito civile e che nessun valido giustificativo all'integrale risarcimento danno poteva venire validamente opposto dal tassista. Anche in sentenze recenti, quale ad esempio Cass., Sez. III, 18 gennaio 2016, n. 681, la Suprema Corte ha riconosciuto che " nel contratto di trasporto di persone regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni “a causa” del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto), ha l’onere di provare il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi “durante il viaggio” anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate; e comprese la salita e la discesa: Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9593), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento, mentre incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ai sensi dell’art. 1681 cod. civ., l’onere di provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza".
Il tassista provvedeva quindi, in definitiva, a fornire gli estremi della propria assicurazione, alla quale veniva inviata richiesta danni integrale comprensiva di refusione spese mediche, risarcimento invalidità temporanea, penale per disdetta dell'alloggio prenotato all'estero, restituzione della somma pagata per la corsa conclusasi con l'incidente nonché una somma forfettaria per il pregiudizio sofferto per non aver partecipato alla cerimonia famigliare, evento irripetibile.
Soddisfatto, Luca ha così potuto far valere i propri diritti e ottenere piena tutela per un caso molto complesso grazie alla polizza di tutela legale D.A.S.

D.A.S. è partner commerciale di Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
 


  • © 2024 Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - P.IVA 01462690155 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° ord. 031 - Helvetia Vita S.p.A. - P.IVA 03215010962 - Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscr. Albo Imprese Ass. n° 1.00142 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° ord. 031 - Helvetia Italia Assicurazioni - C.F.02446390581 - P.IVA 07530080154 - Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscr. Albo Imprese Ass. n° 1.00062 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° ord. 031 - Società soggette alla vigilanza dell'IVASS (www.ivass.it)
    · 
  • Via Cassinis, 21
    · 
  • 20139 Milano
    · 
  • 02 5351.1