15 novembre 2016, Testo: Redazione ARAG
Ancora una volta la giurisprudenza, sul tema della responsabilità degli operatori per malpractice medica, compie una virata nel senso della discontinuità.
Negli ultimi anni si era affermata la natura contrattuale della responsabilità in caso di atti medici dannosi per i pazienti.
Una sentenza del Tribunale di Milano ha invece stabilito che tale natura persiste solo per l'obbligazione della struttura sanitaria, mentre per la prestazione del medico si rimane nell'ambito della responsabilità definita extracontrattuale.
Pertanto, il paziente che si ritiene danneggiato, ha 5 anni di tempo per chiedere il risarcimento, con l'obbligo però di provare la colpevolezza del medico.
Si allunga invece a 10 anni il periodo nel corso del quale può richiedere il danno alla struttura sanitaria.
Tuttavia, per il paziente e il suo avvocato sarà assai impegnativa la gestione della controversia, poichè spetterà a loro dimostrare gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano le richieste di risarcimento.