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Infortunio a scuola: che fare?

E' da poco iniziato il nuovo anno scolastico e purtroppo è possibile che a scuola si possano verificare piccoli o gravi incidenti. Come comportarsi?

03/10/2019, Autore: ARAG

Infortunio a scuola e risarcimento danni: come e a chi chiederlo?

Di primo impatto ciascuno di noi sarebbe portato ad individuare la responsabilità nella figura dell’insegnante, e quindi della scuola.
Non in tutti i casi di infortunio scolastico può però essere ravvisata una responsabilità
di tal genere.

La responsabilità per l'insegnante e per la scuola può essere di due tipologie:

  • Responsabilità di natura contrattuale: se il bambino arreca danno a sé stesso, con una cosiddetta "autolesione". La giurisprudenza ha chiarito che con l’accoglimento della domanda di iscrizione, e con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola l’istituto si assume l’obbligo di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità, anche al fine di evitare che procuri danno a sé stesso.
    L’insegnante, dipendente dell’istituto, instaura invece con l’allievo un rapporto giuridico nel quale assume l'obbligo di protezione e vigilanza al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo dei danni;
  • Responsabilità di natura extracontrattuale: se invece il bambino subisce un danno da parte di un compagno. In particolare, in questo caso si può parlare di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata su una culpa in vigilando, per non avere impedito il verificarsi del fatto.

Cosa è previsto per legge per quanto riguarda prescrizione e oneri di prova?

Questa differenza tra responsabilità ha un importante riflesso in termini di prescrizione (numero di anni entro i quali chiedere il risarcimento) nonché di onere della prova (dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento delle richieste risarcitorie).

In caso di danno “autoinflitto” i genitori dovranno:

  • Rispettare il termine prescrizionale di dieci anni;
  • Assolvere all’onere probatorio, quindi dovranno dimostrare che il danno al proprio figlio si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.

In caso di danno “autoinflitto” l'istituto e gli insegnanti dovranno:

  • dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.

 

In caso di danno subito da un compagno i genitori dovranno:

  • “fare i conti” con un termine prescrizionale di cinque anni;
  • dimostrare che l’evento dannoso è stato causato da un fatto illecito di un altro alunno nel tempo in cui quest’ultimo era affidato all’istituto scolastico.

In caso di danno subito da un compagno l'istituto e gli insegnanti dovranno:

  • superare la presunzione di responsabilità (cioè il fatto di essere ritenuti responsabili) offrendo prova dell’inevitabilità dell’evento dimostrando, non solo di non essere stati in grado di “bloccare” le azioni di chi ha arrecato il danno, ma anche di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo.

 

È bene poi ricordare che i genitori del bambino danneggiato potranno rivolgere le proprie pretese risarcitorie anche nei confronti dei genitori dell’allievo che ha causato il danno.
L’affidamento del bambino alla custodia dei terzi (scuola ed insegnanti) solleva infatti i genitori solo dalla presunzione di “culpa in vigilando” ma non anche da quella di “culpa in educando” essendo i genitori tenuti a dimostrare di avergli impartito un’educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.

Nel caso in cui poi il bambino frequenti una scuola statale, i genitori dovranno ricordare che, qualunque sia il titolo dell’azione risarcitoria (contrattuale o extracontrattuale), l’insegnante non è mai tenuto a rispondere del danno subito dal bambino innanzi al giudice.
In questo caso l’azione risarcitoria potrà essere validamente promossa solo nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione al quale sono direttamente riferibili i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti nello svolgimento della propria attività lavorativa.
Laddove poi, all’esito del giudizio, dovesse essere accertata una responsabilità nei confronti dell’insegnate, il Ministero potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti dello stesso (nei casi in cui il danno si sia verificato per dolo o colpa grave dell’insegnante).


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