03/10/2019, Autore: ARAG
Di primo impatto ciascuno di noi sarebbe portato ad individuare la responsabilità nella figura dell’insegnante, e quindi della scuola.
Non in tutti i casi di infortunio scolastico può però essere ravvisata una responsabilità
di tal genere.
La responsabilità per l'insegnante e per la scuola può essere di due tipologie:
Questa differenza tra responsabilità ha un importante riflesso in termini di prescrizione (numero di anni entro i quali chiedere il risarcimento) nonché di onere della prova (dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento delle richieste risarcitorie).
In caso di danno “autoinflitto” i genitori dovranno:
In caso di danno “autoinflitto” l'istituto e gli insegnanti dovranno:
In caso di danno subito da un compagno i genitori dovranno:
In caso di danno subito da un compagno l'istituto e gli insegnanti dovranno:
È bene poi ricordare che i genitori del bambino danneggiato potranno rivolgere le proprie pretese risarcitorie anche nei confronti dei genitori dell’allievo che ha causato il danno.
L’affidamento del bambino alla custodia dei terzi (scuola ed insegnanti) solleva infatti i genitori solo dalla presunzione di “culpa in vigilando” ma non anche da quella di “culpa in educando” essendo i genitori tenuti a dimostrare di avergli impartito un’educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.
Nel caso in cui poi il bambino frequenti una scuola statale, i genitori dovranno ricordare che, qualunque sia il titolo dell’azione risarcitoria (contrattuale o extracontrattuale), l’insegnante non è mai tenuto a rispondere del danno subito dal bambino innanzi al giudice.
In questo caso l’azione risarcitoria potrà essere validamente promossa solo nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione al quale sono direttamente riferibili i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti nello svolgimento della propria attività lavorativa.
Laddove poi, all’esito del giudizio, dovesse essere accertata una responsabilità nei confronti dell’insegnate, il Ministero potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti dello stesso (nei casi in cui il danno si sia verificato per dolo o colpa grave dell’insegnante).