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Liti condominiali e molestie olfattive

Odori insopportabili dalla cucina del vicino? Se sono “molestie olfattive” puoi chiedere un risarcimento danni.

13 giugno 2017, Testo: Redazione ARAG

Forse non tutti sanno che ogni anno un milione di cause civili nascono da liti condominiali e che le discussioni legate al cibo sono in continua crescita; ci si trova spesso a dirimere controversie scaturite dall'emissione di continui odori spiacevoli.

All'accrescersi dell'inquinamento acustico, da cui derivano le cosiddette "molestie acustiche", nocive alla salute umana e per questo sanzionate in base alle disposizioni contenute nell'art. 844 codice civile, la Cassazione ha istituito le "molestie olfattive" anche nei rapporti di vicinato con una recentissima sentenza n. 14467 pubblicata il 24 marzo 2017. Si tratta di un'ipotesi di reato che non esisteva e che ora è inquadrata in quella di "getto pericoloso di cose", già disciplinato dall'art. 674 codice penale. Ad affermarlo, come detto, è la Corte di Cassazione, la quale, tuttavia, specifica come il disturbo olfattivo debba essere notevolmente significativo per poter essere considerato un vero e proprio reato, cioè sensibilmente sgradevole. Deve quindi "molestare le persone".

Si è iniziato a parlare di molestie olfattive in seguito ad una vicenda condominiale dove cattivi odori, rumori e fumi, persistentemente molesti che provenivano dalla cucina di un appartamento, sono stati oggetto di disputa tra due vicini. In particolare, gli inquilini di un appartamento al primo piano sono stati citati in giudizio da un vicino di casa, rei di emanare insopportabili e sgradevoli odori dalla cucina. I presunti responsabili si erano difesi asserendo che l'attacco era dovuto a vecchie liti tra vicini e che gli odori di cucina non avevano i requisiti per la sussistenza di un fatto illecito, penalmente rilevante. I giudici li hanno condannati, dichiarandoli colpevoli di "getto pericoloso di cose".

Certamente i cattivi odori devono superare la soglia della tollerabilità, giudizio che spetta al giudice, sulla base dell'entità dell'odore e della sua capacità di penetrazione all'interno di un'abitazione. Se, ad esempio, anche con le finestre chiuse, l’odore è in grado di raggiungere l’interno dell’appartamento, tanto da “ impuzzolentire” i muri interni, le tende, i vestiti, gli stessi oggetti dell’abitazione, non v’è dubbio che si tratti certamente di una molestia non tollerabile, poiché contro di essa non vi è alcuna tutela materiale se non il ricorso al giudice. Diverso il caso degli odori che raggiungono i piani alti solo nelle ore dei pasti, ma che, grazie alla chiusura delle finestre, possono essere evitati.

Spesso le proteste e le richieste di risarcimento dei danni, morali e/o materiali sono causate dal ristorante sotto casa, le cui emissioni olfattive invadono le abitazioni, poiché molti locali non sono provvisti di canne fumarie o non sono a norma di legge.

Secondo la Cassazione, il reato (di tipo contravvenzionale) è configurabile anche nel caso di molestie olfattive generate da privati e non da attività commerciali, industriali o da locali di ristorazione. Quindi è un reato che può essere contestato non solo a un'industria inquinante, ma anche a una cucina dalle emissioni veramente sgradevoli. Ovviamente per arrivare al risarcimento bisogna confermare e provare l'esistenza del danno e, quindi, per quanto riguarda l'odore, dimostrare il disagio olfattivo.

A livello pratico, il soggetto molestato da odori insopportabili deve sporgere querela nei confronti del vicino. Il colpevole, se ritenuto responsabile, potrà essere poi citato per il risarcimento dei danni.

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