6 luglio 2017, Testo: Redazione ARAG
Finalmente le tanto sospirate vacanze!
A tanti, purtroppo, è capitato di partire e scoprire che la vacanza da sogno si è invece rivelata un vero e proprio incubo. Nel caso in cui le condizioni concordate al momento dell’acquisto del pacchetto viaggio non vengano rispettate è importante far valere i propri diritti.
Ma come fare?
Il turista, in qualità di consumatore, ha diritto ad essere risarcito, ed è il codice del turismo all’art.47 (d.lgs 79/2011) che definisce il danno da vacanza rovinata come un 'risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irrepetibilità dell’occasione perduta’ a patto che l’inadempimento sia ‘non di scarsa importanza’.
Si tratta di un danno non patrimoniale, da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale che si traduce in una perdita economica, per la quale il turista ha diritto al rimborso: ad esempio, a causa del ritardo del volo aereo, un turista ha perso la coincidenza e conseguentemente ha dovuto comprare un altro biglietto aereo e pernottare una notte in albergo.
Come danno non patrimoniale, il danno da vacanza rovinata consiste nel disagio psicologico, nello stress e nel turbamento che subisce il turista per non avere potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago, riposo in ragione dell’inadempimento delle prestazioni promesse nel pacchetto turistico: si ha quando si realizza un’effettiva e concreta difformità dei servizi ricevuti rispetto a quelli pattuiti ed acquistati, con conseguente delusione per un viaggio/vacanza che ha tradito le attese del consumatore (Cass. civ. 11 maggio 2012 n. 7256).
Ma attenzione, il diritto al risarcimento del danno richiede due condizioni:
1) che sia leso un interesse del turista che abbia rilevanza costituzionale (per esempio, il diritto alla salute ai sensi dell’art. 32 Cost.);
2) che la lesione dell’interesse sia grave nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità. E’ necessario che la lesione non consista in meri disagi o fastidi agevolmente superabili.
Ai sensi dell’art. 43 del codice del turismo, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore (tour operator) ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
L’organizzatore ed il venditore, pertanto, hanno due responsabilità distinte che possono quindi essere o alternative, o concorrenti e quindi con la responsabilità di entrambi i soggetti:
Ne deriva che laddove l’agenzia viaggi si sia limitata a proporre il pacchetto viaggi da un catalogo, non è responsabile per la mancata corrispondenza tra il prodotto venduto ed il pacchetto effettivamente goduto.
Ne deriva che il tour operator sarà chiamato a risarcire il danno tutte le volte in cui il turista- consumatore sarà alloggiato in una struttura differente rispetto al pacchetto viaggi offerto e non godrà o godrà in maniera differente rispetto ai servizi acquistati.
Chi si trova in una situazione come quella ipotizzata dovrà, prima di tutto, procurarsi delle prove fotografiche relative alle carenze o ai disagi lamentati (piscine sporche, camere d’albergo non manutenute, strutture danneggiate ecc.); dovrà quindi procurarsi i nominativi ed i dati di altri sventurati ospiti della struttura al fine di poter ottenere delle testimonianze qualora ve ne fosse bisogno.
Una volta acquisita la documentazione appena descritta dovrà inviare un reclamo al tour operator di riferimento ed all’agenzia di viaggi tramite fax, email o raccomandata.
Il reclamo (così come prescritto dall’art. 49 del codice del turismo) contenente la descrizione dei fatti lamentati e delle difformità rispetto ai servizi acquistati, dovrà essere inviato entro 10 giorni lavorativi dal rientro nel luogo di partenza. La stessa norma prescrive comunque che il reclamo debba essere inviato quanto prima (e quindi anche durante la permanenza) perché l’organizzatore possa eventualmente porre rimedio ai disagi.
Nel caso in cui il turista non veda soddisfattele sue richieste, potrà intraprendere un’azione giudiziaria per far valere i suoi diritti.