Per "Legge" si intende la Legge 30/12/'23, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato".
In primis, occorre sapere che si tratta di un'assicurazione obbligatoria per tutte le aziende diverse da quelle agricole; all'obbligo di assicurarsi per le aziende corrisponde per le Compagnie di assicurazione l'obbligo a contrarre, pena sanzioni molto elevate in caso di violazione o elusione di tale obbligo.
L'obbligo di assicurazione ricade su tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro delle imprese, fatta eccezione per le sole aziende agricole. Chi sono queste imprese? l’obbligo è rivolto a TUTTI gli enti comunque iscritti al Registro; la ratio della norma spinge ad includere nell'obbligo di assicurazione anche e forse soprattutto le piccole realtà imprenditoriali, più esposte ai rischi catastrofali e, ad oggi, meno assicurate.
Fermo restando che le Compagnie di assicurazione sono obbligate a contrarre dal 31 marzo 2025, per le aziende contraenti tale obbligo opera con scadenze differenziate in base alle dimensioni dell'azienda stessa.
La Legge indica i beni oggetto della copertura assicurativa tramite rinvio all’elenco contenuto nel Codice civile, utile a individuare le categorie di beni stabilmente destinati allo svolgimento dell’attività d'impresa. Beni "a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni", in quanto la copertura assicurativa deve comprendere anche situazioni quali affitto, usufrutto o leasing, nelle quali tali beni appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore.
La nuova assicurazione copre contro i danni materiali e diretti da Terremoto, Inondazione e Franamento (quest'ultimo peril costituisce una novità quasi assoluta per il settore assicurativo, poiché la stragrande maggioranza delle polizze assicurative esclude espressamente le frane) ai principali asset che costituiscono il patrimonio dell'azienda: Terreni, Fabbricati, Attrezzature ed Impianti e macchinari.
Oltre alle garanzie "obbligatorie", il prodotto sviluppato dalla Compagnia prevede la possibilità d'integrare la copertura come segue:
1. Inserimento di ulteriori beni assicurati:
a. Merci;
b. Cose particolari (quali supporti dati, archivi, …);
c. Arredamento e apparecchiature elettroniche;
d. Impianti solari termici e fotovoltaici;
2. Previsione di copertura per i danni indiretti:
a. spese di demolizione e sgombero di residui del sinistro;
b. spese per maggiori costi necessarie per il proseguimento dell'attività;
c. diaria per interruzione attività;
3. Inserimento in garanzia di ulteriori eventi (allagamento, anche se conseguente a "bomba d'acqua").
In aggiunta a quanto sopra, Helvetia ha stretto un accordo di collaborazione con società leader del settore disaster recovery, Belfor Property Restoration, che offre servizi "pre sinistro" (quale assistenza preventiva) e servizi "post sinistro" (bonifica e risanamento, ripristino e ricostruzione).
La scelta di assicurare altre fattispecie di danno e/o altri beni non rientranti nell'obbligo di legge deriva dalla necessità di fornire al cliente un prodotto che sappia venir incontro alle principali esigenze degli imprenditori in occasione di eventi di grande impatto, sia economico che umano, ferme le delimitazioni previste dalla norma.
Nonostante ci siano delle similitudini tra l'assicurazione R.C. Auto e questa assicurazione sotto l'aspetto degli obblighi (a contrarre per le compagnie di assicurazione, ad assicurarsi per i soggetti individuati dalla normativa), ci sono profonde differenze a livello di impegno per il settore assicurativo in merito al rischio specifico. Perciò la Legge ha previsto che il decreto attuativo intervenga sul fronte della sostenibilità assuntiva delle Compagnie attive nel settore, modulando l’obbligo a contrarre in termini molto meno obbligatori.
Il decreto attuativo esclude infatti che la Compagnia debba sempre e comunque prendere in carico le proposte assicurative presentate dalle aziende proponenti. Al contrario, il decreto prevede che gli assicuratori operanti nel settore definiscano preventivamente, con il sostegno del titolare della funzione attuariale, la loro propensione ad assumere rischi catastrofali “in coerenza col fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio".
Il nuovo prodotto copre contro i danni da Terremoto, Inondazione, Alluvione, Esondazione e Franamento. Se, ovviamente, i terremoti non sono correlati alle condizioni atmosferiche, e quindi non risentono del fenomeno climate change (vale a dire l'aumento globale delle temperature in tutto il globo), per quanto riguarda inondazioni e alluvioni i cambiamenti climatici hanno un ruolo di primo piano nell'aumentarne magnitudo e frequenza. In più, le frane sono spesso conseguenze di eventi atmosferici estremi (favorite purtroppo dal dissesto idrogeologico che contraddistingue l'Italia) e quindi, in modo indiretto, sono "figlie" del climate change.
In quest'ottica il nuovo prodotto serve sicuramente a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici – uno degli obiettivi della Tassonomia.