Per presentare un reclamo è necessario almeno indicare:
Il reclamo, completo delle informazioni di cui sopra, dovrà essere inviato per iscritto a Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami – Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, e-mail reclami@helvetia.it – PEC reclami.helvetiaitalia@pec.helvetia.it.
Il reclamante ha diritto a ricevere il riscontro al reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Compagnia. Qualora il reclamo attenga al comportamento di Agenti (intermediari iscritti alla sezione A del RUI e relativi dipendenti o collaboratori) di cui si avvalga la Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, tale termine rimane sospeso sino a un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
Qualora la Compagnia non abbia fornito una risposta entro i termini previsti dalla normativa, oppure in caso di risposta non soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS scrivendo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax 06.42133745/06.42133353).
In tal caso, i reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
E' possibile scaricare il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS cliccando qui: Modulo Reclami IVASS.
A seguito della presentazione di un reclamo alla Compagnia e in caso di mancata o insoddisfacente risposta allo stesso, è possibile rivolgersi all'Arbitro Assicurativo, presentando il ricorso (personalmente, tramite procuratore o mediante l’associazione dei consumatori a cui si aderisce), per via telematica, secondo le istruzioni dell’IVASS e ai sensi del D.M. n. 215 del 6 novembre 2024.
Il ricorso può essere esperito sulle controversie derivanti da un contratto assicurativo aventi ad oggetto l’accertamento di diritti (anche risarcitori), obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste in materia di distribuzione assicurativa. Sono invece escluse dalla competenza le controversie riguardanti i sinistri gestiti dai fondi di garanzia delle vittime della strada e della caccia, nonché quelle relative ai “grandi rischi” come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. R), del Codice delle Assicurazioni Private.
Le domande rivolte all’Arbitro Assicurativo possono avere ad oggetto, per le polizze dei Rami Danni, la corresponsione di una somma di denaro entro i limiti di seguito indicati:
E' possibile trovare maggiori informazioni al seguente link.
Il ricorso all’AAS è una condizione di procedibilità per ricorrere all’Autorità Giudiziaria, alla stregua di altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione e/o negoziazione assistita).
Leggi la guida ricorsi all'Arbitro Assicurativo qui
Prima di adire l'Autorità Giudiziaria e in alternativa al ricorso all'Arbitro Assicurativo, puoi avvalerti dei seguenti sistemi per la risoluzione delle controversie: