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Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

Reclamo alla Compagnia

Per presentare un reclamo è necessario almeno indicare:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Il reclamo, completo delle informazioni di cui sopra, dovrà essere inviato per iscritto a Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami – Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, e-mail reclami@helvetia.it – PEC reclami.helvetiaitalia@pec.helvetia.it.

Il reclamante ha diritto a ricevere il riscontro al reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Compagnia. Qualora il reclamo attenga al comportamento di Agenti (intermediari iscritti alla sezione A del RUI e relativi dipendenti o collaboratori) di cui si avvalga la Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, tale termine rimane sospeso sino a un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclamo all'IVASS

Qualora la Compagnia non abbia fornito una risposta entro i termini previsti dalla normativa, oppure in caso di risposta non soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS scrivendo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax 06.42133745/06.42133353).

In tal caso, i reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
  • copia del reclamo eventualmente presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

E' possibile scaricare il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS cliccando qui: Modulo Reclami IVASS.

Arbitro Assicurativo

A seguito della presentazione di un reclamo alla Compagnia e in caso di mancata o insoddisfacente risposta allo stesso, è possibile rivolgersi all'Arbitro Assicurativo, presentando il ricorso (personalmente, tramite procuratore o mediante l’associazione dei consumatori a cui si aderisce), per via telematica, secondo le istruzioni dell’IVASS e ai sensi del D.M. n. 215 del 6 novembre 2024.

Il ricorso può essere esperito sulle controversie derivanti da un contratto assicurativo aventi ad oggetto l’accertamento di diritti (anche risarcitori), obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste in materia di distribuzione assicurativa. Sono invece escluse dalla competenza le controversie riguardanti i sinistri gestiti dai fondi di garanzia delle vittime della strada e della caccia, nonché quelle relative ai “grandi rischi” come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. R), del Codice delle Assicurazioni Private.

Le domande rivolte all’Arbitro Assicurativo possono avere ad oggetto, per le polizze dei Rami Danni, la corresponsione di una somma di denaro entro i limiti di seguito indicati:

  • € 2.500 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile (es. sinistri RCA, RC sanitaria, sinistri di cui all’articolo 149 del CAP, rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto, per i quali il ricorso all’AAS, previa presentazione del reclamo nei confronti della propria compagnia assicurativa, è presentato nei confronti della medesima compagnia e non nei confronti della compagnia del responsabile civile);
  • € 25.000 in tutti gli altri casi.

E' possibile trovare maggiori informazioni al seguente link.

Il ricorso all’AAS è una condizione di procedibilità per ricorrere all’Autorità Giudiziaria, alla stregua di altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione e/o negoziazione assistita).
Leggi la guida ricorsi all'Arbitro Assicurativo qui

Altri strumenti di risoluzione delle controversie

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria e in alternativa al ricorso all'Arbitro Assicurativo, puoi avvalerti dei seguenti sistemi per la risoluzione delle controversie:

  • Mediazione (D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.): la domanda di mediazione è presentata con deposito di un'istanza innanzi a un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. Si segnala che la mediazione è condizione di procedibilità per le controversie riguardanti tutte le tipologie di contratto di assicurazione, diverse da quelle relative al risarcimento del danno da circolazione stradale di veicoli e natanti.
  • Conciliazione Paritetica, frutto di accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le principali Associazioni dei Consumatori: tale procedimento è applicabile alle controversie nel settore R.C. Auto, con risarcimento per danni a cose e/o persone fino a 15.000 euro. Per le modalità di attivazione cliccare qui.
  • Arbitrato irrituale, se previsto dalle condizioni generali di polizza del contratto di assicurazione, qualora dovesse sorgere un dissenso tra le Parti circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. Per maggiori informazioni si rinvia al Set Informativo.
  • Negoziazione Assistita (D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014): accordo mediante il quale le Parti convengono di cooperare in un buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'Albo. Si segnala che la negoziazione assistita è condizione di procedibilità per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione stradale di veicoli e natanti.
  • Procedura FIN-NET: per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET al seguente link.