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Maggiori tutele per gli assicurati con la Direttiva IDD

Il 1° ottobre 2018, è entrata ufficialmente in vigore la Direttiva Europea IDD in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi. Vediamo cosa cambia e quali sono i vantaggi per i consumatori.

21 novembre 2018, Autore: Emanuela Abbondi

 

Comprendere a fondo tutte le condizioni e le clausole contenute in un contratto assicurativo; essere certi che la polizza appena sottoscritta sia proprio quella di cui avevamo bisogno… Da oggi tutto ciò dovrebbe essere garantito per legge.
Operativa dal 1° ottobre 2018, la Insurance Distribution Directive, più conosciuta come IDD, porta infatti diverse novità nel mondo delle assicurazioni. Questa normativa fa parte di un progetto legislativo europeo più ampio, volto a tutelare da un lato gli interessi dei consumatori e dall’altro l’immagine e la credibilità delle stesse compagnie assicurative. In poche parole, obiettivo della Direttiva è favorire attraverso diversi strumenti una maggiore trasparenza nella vendita e nella promozione dei prodotti assicurativi, cercando di evitare che i consumatori si trovino a stipulare assicurazioni non adeguate alle loro esigenze. Il raggio d’azione della normativa è ampio, andando a coinvolgere non solo le compagnie assicurative, ma tutti i soggetti che si occupano in qualche misura di distribuzione di prodotti assicurativi: mediatori, agenti, siti web di comparazione, ecc. Al centro di tutto il processo c’è dunque il cliente, che si vedrà proporre soltanto polizze rispondenti alle sue reali necessità, evitando ad esempio di dover pagare per coperture non desiderate.

Gli obblighi dei distributori – Il POG

Per garantire la realizzazione di questo scenario, compagnie e intermediari, basandosi sulla tipologia di rischio e di clienti per i quali il prodotto è stato pensato, devono verificare che ogni proposta sia in linea con le esigenze dell’assicurato, e che continui ad esserlo per tutta la durata del contratto.
Attraverso una sistema chiamato POG (Product Oversight Governance), che prevede una serie di requisiti organizzativi di “governo e controllo del prodotto”, come già avviene per fondi e altri strumenti finanziari, i distributori sono tenuti a seguire un processo di ideazione, gestione e monitoraggio per ogni prodotto, proponendolo attraverso canali appropriati.
Questo significa, tra le altre cose, la necessità di un maggiore impegno in termini di informazione e comunicazione ai clienti, per consentire loro una scelta consapevole e corretta della polizza.

Rivoluzione digitale

Adeguarsi alla nuova normativa, per gli operatori significa anche sviluppare nuove competenze, per rispondere meglio alle necessità di consumatori sempre più orientati verso modalità di comunicazione digitale.
L’IDD, infatti, ha tra gli altri l’obiettivo di potenziare la digitalizzazione del mercato assicurativo, attraverso ad esempio l’obbligo per le società di gestire in digitale le informazioni contrattuali e di valorizzare i loro siti internet con ampliamento dei contenuti, ma offrendo anche la possibilità al contraente di dialogare con il distributore sempre tramite il sito.

Quali sanzioni?


A fronte di queste maggiori responsabilità è prevista l’introduzione di un sistema di sanzioni amministrative a carico di compagnie e intermediari assicurativi che non rispettano le indicazioni della Direttiva.
Ad esempio è stata introdotto il principio della “rilevanza” della violazione, ma anche la sanzionabilità diretta delle persone fisiche, con la possibilità di un’interdizione temporanea dall’esercizio delle proprie funzioni.
In un’ottica di “graduazione”, per stabilire l’entità di eventuali sanzioni pecuniarie, viene inoltre preso in considerazione il fatturato della società responsabile della violazione, e sono previste infine nuove forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.

Per approfondire consulta i regolamenti IVASS di recepimento dell’IDD
 


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