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D&O - Directors & Officers: la responsabilità fa meno paura

A fronte delle molteplici responsabilità, anche di carattere personale ed economico, che gravano oggi sulle figure dirigenziali delle società, l’opportunità di una copertura assicurativa D&O – Directors & Officers – permette anche alle Piccole e Medie Imprese di tutelare il patrimonio di amministratori, direttori, ecc. nei casi in cui vengano coinvolti in un eventuale risarcimento danni.

23 aprile 2018, Autori: Paolo Veca, Carlo Tacconi  

Il mutato contesto legislativo: maggiori responsabilità

Il nuovo diritto societario in vigore dal 1 gennaio 2004 e lo sviluppo dei nuovi standard di corporate governance hanno gravato di ulteriori responsabilità i ruoli di amministratore, dirigente e sindaco di società. Le successive evoluzioni normative hanno portato ad amplificare le specifiche competenze richieste ai responsabili dell’azienda, ponendo a loro carico maggiori responsabilità in termini di trasparenza e pubblicità delle informazioni societarie e prevedendo tutele più forti a favore degli interessi degli azionisti o dei soci di minoranza.

Tra le più importanti riforme normative vengono citati il Decreto Legislativo 6/2003 – (Riforma Vietti), il Decreto Legislativo 231/2001 relativo alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, e il Decreto Legislativo 262/2006 sulle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Oltre al mutato contesto legislativo, per via dell'impatto delle nuove tecnologie sul business e sulle modalità operative nel condurlo, le imprese hanno introdotto dei meccanismi di corporate governance sempre più sofisticati, per tutelare non solo gli azionisti, ma anche tutti i soggetti che operano con l'azienda.

Gli obblighi per gli amministratori si sono spostati sempre più dall’obbligazione generica del buon padre di famiglia a un'obbligazione specifica a seconda della natura dell'incarico ricoperto dall'amministratore; a titolo di esempio l'amministratore deve redigere il bilancio nel rispetto dei principi di chiarezza e veridicità (art. 2423 c.c.), istituire i libri contabili e tenere regolarmente le scritture contabili, convocare "senza indugio" l'assemblea in caso di perdite (art. 2446, 2447 c.c.), conservare l'integrità e il valore del patrimonio in caso di scioglimento della società.

La “ratio” della copertura assicurativa

La copertura assicurativa D&O nasce allo scopo di proteggere il patrimonio personale degli amministratori e dei membri degli organi di gestione e controllo (amministratori, direttori, dirigenti, sindaci ed eventuali membri del consiglio di sorveglianza) nei casi in cui vengano chiamati in causa per risarcimento danni.

In particolare, alla luce delle nuove normative, gli amministratori delle aziende, il direttore generale e i dirigenti sono personalmente e solidalmente responsabili con il proprio patrimonio, dei danni causati a terzi o alla Società, riguardo all'attività decisionale svolta per conto della stessa.

In altri termini la copertura D&O assicura i componenti del consiglio di amministrazione, i dirigenti nell’ambito delle loro funzioni manageriali, i componenti del collegio sindacale per la loro “mala gestio” (negligenza, errore, dichiarazione inesatta, omissione, ecc.) che
comporti una perdita economica nei confronti dell'azienda, dei fornitori, dei creditori, del singolo socio di una società a responsabilità limitata, anche nel caso di fallimento dell'azienda stessa.

Chiaramente il danno a termini della polizza D&O occorre qualora gli assicurati siano riconosciuti responsabili in seguito a sentenza giudiziale o altra pronuncia, giudizio arbitrale o transazione. È importante infine tener presente che, spesso, le autorità chiamano in causa anche i singoli individui e non solo le società, con richieste risarcitorie dirette che comportano spese legali rilevanti da sostenere in proprio. Il rischio inoltre non riguarda solo le società di grandi dimensioni, ma anche quelle piccole e meno strutturate.

Perché una polizza D&O?

Nell'ambito della tutela degli interessi aziendali, con una copertura assicurativa D&O completa, la Piccola e Media Impresa:

  • tutela gli asset societari in caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, garantendosi un elevato grado di solvibilità degli stessi;
  • in caso di coincidenza fra management e proprietà, ottiene una duplice protezione degli asset dell’azienda (tutela dell'azionista) e del patrimonio privato (tutela del manager);
  • può garantirsi anche in caso di manleva concessa agli assicurati;
  • ottiene un’importante protezione nel passaggio generazionale, sia nel caso in cui i figli prendano direttamente la guida della Società, sia nel caso in cui gli stessi vengano affiancati da un "temporary o contract manager", ovvero un soggetto che solitamente si trova in posizioni strategiche (amministratore delegato o direttore generale) e che ha l'obiettivo di gestire la società fino a completa transizione da una generazione all'altra;
  • si avvantaggia del fatto che la polizza non rappresenta un benefit per gli assicurati, ma un costo aziendale, totalmente a carico della PMI stessa contraente, il cui premio è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa.

La soluzione Helvetia

Helvetia ha predisposto un'offerta assicurativa in grado di soddisfare le esigenze delle Piccole e Medie Imprese, rispondendo efficacemente alle richieste delle imprese stesse. La sezione D&O è inserita all'interno del prodotto multi-rischi per le Piccole e Medie Imprese INimpresa, completando e arricchendo l'offerta assicurativa tradizionale (Property, RCT/O, Elettronica…), e coniugando le risposte assicurative consolidate con i rischi emergenti per l'impresa (Cyber Risk e D&O).

Helvetia ha altresì scelto di offrire una copertura molto ampia, a maggior tutela dell'azienda, come di seguito elencato:

  • La garanzia è estesa anche alle richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi dalla Società, quali ad esempio creditori o lavoratori dipendenti.
  • La garanzia comprende ogni fatto illecito commesso dagli amministratori, inteso come ogni effettivo o presunto errore, dichiarazione inesatta, fatto, omissione negligenza e inosservanza di doveri.
  • I costi, gli oneri e le spese di resistenza, nell'ambito di giudizi civili, sono a carico della compagnia fino ad un quarto della somma assicurata, e in eccedenza rispetto a quest'ultima.
  • Retroattività illimitata per garantire anche le richieste di risarcimento relative fatti illeciti verificatisi prima del periodo di assicurazione.
  • Procedimenti speciali, ossia il rimborso delle spese sostenute per ogni indagine o procedura avviata da autorità, organi o enti preposti al controllo della società.
  • Qualora la polizza non fosse rinnovata, entro un periodo di 60 mesi dalla scadenza, gli amministratori cessati dalla carica potranno denunciare richieste di risarcimento relative a fatti illeciti commessi durante il periodo di assicurazione.
  • Il rimborso delle spese sostenute per una campagna pubblicitaria volta a minimizzare le conseguenze di una richiesta di risarcimento, sino alla concorrenza di 150.000 euro.
  • Spese per inquinamento, ossia il rimborso dei costi, degli oneri e delle spese sostenute a fronte di una richiesta di risarcimento derivante da sostanze inquinanti, sino alla concorrenza di euro 200.000 per richiesta e anno.
  • Spese di viaggio, ovvero il rimborso delle spese sostenute per intervenire in un giudizio riconducibile ad un evento garantito sino alla concorrenza di euro 2.500.
  • Responsabilità per mobbing: sono coperte le azioni sociali di responsabilità avanzate nei confronti degli amministratori in seguito a contenziosi per mobbing.
  • Spese impreviste: è previsto il rimborso delle spese sostenute in emergenza, sino alla concorrenza di 50.000 euro per richiesta e anno.
  • Costituzione e acquisizione di società controllate.

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