07/09/2021
Dopo un periodo di fermo per l'emergenza sanitaria causata dal COVID 19, gli operatori del comparto real estate hanno la possibilità, grazie alle agevolazioni fiscali previste dal super bonus, di godere di un flusso aggiuntivo di domanda proveniente da privati e condomini. Vediamo nel dettaglio in che cosa si traduce questo beneficio.
Il Governo italiano, per ridare slancio all'economia italiana, ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione per le spese sostenute nella realizzazione di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
E’ stata inoltre ampliata la possibilità data al contribuente di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, di un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori di beni o servizi (c.d. “sconto in fattura”).
Questa opzione è riconosciuta non solo per gli interventi ai quali si applica il c.d. “Super bonus 110%”, ma anche per quelli di recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef pari al 50%), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. “Bonus Facciate”), di efficienza energetica (c.d. “Ecobonus”), di adozione di misure antisismiche (c.d. “Sisma bonus”).
Come funziona? L’impresa a cui si affidano i lavori, si assume l’onere di anticipare tutte le spese per gli interventi stabiliti, a fronte di una detrazione fiscale nei successivi cinque anni. Tale meccanismo va incontro non solo ai contribuenti, che possono in questo modo evitare di tirar fuori di tasca propria l’anticipo per i lavori di ristrutturazione, ma alle stesse imprese edili, che si assicurano in questo modo il pagamento per il lavoro svolto, guadagnando il 10% di margine.
Il Super bonus, come abbiamo detto, è un boccone ghiotto per le imprese del settore edile. Anche se non mancano i pericoli. L’apertura di un cantiere comporta sempre rischi di vario tipo ed, quindi, è sempre bene tutelarsi.
Prendiamo il caso di un amministratore di condominio che incarica un’azienda edile di effettuare un rifacimento integrale della facciata del condominio (a cappotto termico) per beneficiare del bonus. A seguito di errori dovuti all'assenza o a una cattiva tassellatura, si hanno dei danni di una certa entità sia in termini di durata che di estetica del cappotto.
In questa situazione la polizza tutela le opere in costruzione che a seguito di un danno non riparato per l'elevato costo, non beneficerebbero più del Bonus 110%.
Ecco perché stipulare una polizza ad hoc prima di iniziare i lavori è una risposta di buon senso, oltre che i taluni casi, obbligatoria per legge (legge 210). Solo in questo modo, ci si mette al riparo da rischi e spese impreviste per svolgere con serenità il proprio lavoro.
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