Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge 7 dicembre 2023 n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, la quale introduce il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico”. Per “diritto all'oblio oncologico” si intende il diritto delle persone guarite da patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge, tra i quali anche la stipula o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari e assicurativi.
La Legge, all’articolo n. 5 “Disposizioni transitorie e finali”, prevede l’emanazione di ulteriori decreti attuativi, con lo scopo di completare e specificare il contenuto normativo in termini di applicazione. La stessa disposizione prevede altresì che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge devono conformarsi ai princìpi ivi introdotti, in particolare il diritto, in fase di conclusione o rinnovo di un contratto, a non fornire informazioni sul precedente stato di salute dell’Assicurando/Assicurato precedentemente affetto da patologie oncologiche e considerato guarito. Secondo la normativa, una persona si può considerare guarita da patologia oncologica quando il trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a 5 anni se tale patologia è insorta prima del 21° anno di età.
A partire dal 24.04.2024, per determinate patologie oncologiche, sono stati introdotti termini temporali ridotti come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 (GU n.96 del 24/04/2024). Per i dettagli si rimanda al seguente link.
Pertanto, la Compagnia informa che, con l’entrata in vigore della già menzionata Legge, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste informazioni sullo stato di salute, l’Assicurando/Assicurato, non sarà più tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali pregresse patologie oncologiche dalle quali sia guarito, nei termini indicati dalla Legge e sopra riportati.