1. ATTESTATO DI RISCHIO “DEMATERIALIZZATO”: NUOVE MODALITA’ DI CONSEGNA AL CONTRAENTE
L’attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio) certifica la tua situazione assicurativa R.C.Auto degli ultimi cinque anni (assenza o presenza di sinistri, eventuale classe di merito maturata, ecc.). L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (di seguito IVASS), ai sensi dell’art.134 del Codice delle Assicurazioni (decreto lgs. n.
209/2005), con il Regolamento n. 9 del 19/05/2015 ha disciplinato la c.d. dematerializzazione dell'attestato di rischio, vale a dire la sostituzione del documento cartaceo con le informazioni memorizzate in un’apposita Banca Dati elettronica, sotto il controllo dell’IVASS. La dematerializzazione è attuata a partire dagli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza dal 1° luglio 2015. Infatti, per stipulare il contratto R.C.Auto per il tuo veicolo con la nostra Società o con altro assicuratore, non sarà più necessario presentare l’attestato di rischio cartaceo perché la tua situazione assicurativa sarà acquisita direttamente dall’assicuratore in via telematica tramite le citata Banca Dati. A partire da quest’anno, il tuo attestato di rischio non ti viene
più trasmesso come documento cartaceo presso la tua abitazione, ma viene messo a tua disposizione in via telematica, nell’apposita area del sito internet della nostra Società riservata ai Contraenti (www.helvetia.it), cui potrà accedere tramite le credenziali già in tuo possesso o comunque acquisibili nella predetta area.
L’attestato di rischio ti sarà messo a disposizione almeno trenta giorni prima della scadenza del tuo contratto R.C.Auto. Se lo desideri, inoltre, potrai richiedere la consegna del tuo attestato di rischio anche tramite posta elettronica (altra modalità telematica aggiuntiva prevista dalla Società), compilando l'apposito form-mail presente nella sezione My Helvetia del sito internet. Qualora lo desideri potrai chiedere una stampa dell’attestato telematico rivolgendosi alla tua Agenzia oppure alla nostra Direzione, senza applicazione di costi, che comunque non potrà essere utilizzata in
sede di stipula di un nuovo contratto.
2. OBBLIGHI DI CONSEGNA NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO O ALTRO
AVENTE DIRITTO ALL’ATTESTATO DI RISCHIO, QUALORA DIVERSO DAL CONTRAENTE.
Secondo la normativa vigente, l’assicuratore deve mettere l’attestato di rischio telematico a disposizione del Contraente nonché, se persona diversa, del proprietario del veicolo assicurato ovvero, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (art.134 del Codice delle assicurazioni). Per attuare questa disposizione, l'IVASS ha stabilito che l’assicuratore, a partire dagli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza dal 1° dicembre 2015, ha l’obbligo di attivare le medesime modalità di consegna previste per il Contraente anche per gli altri aventi diritto (possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata sul sito internet della Società, nonché modalità di consegna telematiche aggiuntive tra quelle previste dalla Società). I nostri Agenti sono a completa disposizione tua o degli altri aventi diritto, al fine di supportare il più possibile nel passaggio alla nuova normativa, per eventuali chiarimenti anche riguardo ai contenuti dell’attestato di rischio.
Ricordiamo a tutta la clientela che dal 18 ottobre prenderà il via l'ultima fase del processo di dematerializzazione del contrassegno, come stabilito dal D.M. n. 110/2013, attuativo del decreto legge "liberalizzazioni" (d.I. n. 1/2012). Da tale data, come è noto, la verifica della copertura R.C.Auto non verrà più effettuata dalle Forze dell'Ordine tramite il contrassegno di assicurazione, per cui verrà meno l'obbligo per gli automobilisti di esporre il c.d. "tagliando assicurativo" sul parabrezza. Il controllo dell'assicurazione obbligatoria sarà espletato tramite la targa dei veicoli, sia dalle pattuglie su strada sia da dispositivi telematici omologati per la lettura a distanza, interrogando l'archivio integrato dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso la
Motorizzazione Civile - MCTC, che si avvale a tal fine della banca dati delle coperture r. c. auto trasmesse dalle Imprese. Riteniamo importante, in ogni caso, che gli assicurati siano informati del fatto che l'eventuale contrassegno cartaceo loro consegnato (così come quelli eventualmente già in loro possesso ed ancora validi), a far data dal 18 ottobre prossimo, avrà solo una mera utilità a fini informativi e non sarà più obbligatorio esporlo nei propri veicoli, per quanto sopra illustrato. Continuerà invece ad essere obbligatorio avere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione, che prova l'adempimento dell'obbligo assicurativo.