Facciamo parte del gruppo Helvetia Baloise.

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Helvetia Vita S.p.A.

Reclamo alla Compagnia

Per presentare un reclamo è necessario almeno indicare:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Il reclamo, completo delle informazioni di cui sopra, dovrà essere inviato per iscritto a Helvetia Vita S.p.A. – Ufficio Reclami – Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, e mail: reclami@helvetia.it – PEC reclami.helvetiavita@actaliscertymail.it

Il reclamante ha diritto a ricevere il riscontro al reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Compagnia. Qualora il reclamo attenga al comportamento di Agenti (intermediari iscritti alla sezione A del RUI e relativi dipendenti o collaboratori) di cui si avvalga la Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, tale termine rimane sospeso sino a un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclamo all'IVASS

Qualora la Compagnia non abbia fornito una risposta entro i termini previsti dalla normativa, oppure in caso di risposta non soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS scrivendo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax 06.42133745/06.42133353).

In tal caso, i reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
• copia del reclamo eventualmente presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
E' possibile scaricare il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS cliccando qui: Modulo Reclami IVASS.

Reclamo alla CONSOB

Possono essere presentati alla CONSOB, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma, o Via Broletto 7, 20121 Milano, i reclami relativi a:

  • prodotti assicurativi a contenuto finanziario (c.d. "prodotti d'investimento assicurativi" o "IBIPs" come ad es. contratti multiramo, contratti unit-linked);
  • questioni relative alla corretta redazione del documento contenente le informazioni chiave (KID, Key Information Document);
  • comportamento dell’intermediario iscritto nella Sezione D del RUI (es. banche, SIM, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario - TUB).

Si precisa che per i prodotti realizzati sino al 1° ottobre 2018, la competenza di Consob è limitata ai prodotti di tipo Unit-linked, Index-linked ed ai prodotti finanziari di capitalizzazione.

Per maggiori dettagli è possibile consultare la guida informativa di Consob, che descrive le modalità di presentazione degli esposti, pubblicata sulla presente pagina: Procedura esposti reclami Consob.

Leggi la guida ricorsi all'Arbitro Assicurativo qui
 

Reclamo alla COVIP – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E' possibile rivolgere un esposto alla COVIP se:

  • è stato già presentato l'esposto alla Compagnia/Fondo Pensione ed è pervenuta una risposta ritenuta non soddisfacente o non è pervenuta alcuna risposta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione dell'esposto;
  • in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli aderenti; di norma sono tali le situazioni segnalate da associazioni o da altri organismi di rappresentanza degli iscritti.

L’invio di un esposto alla COVIP deve essere trasmesso mediante servizio postale al seguente indirizzo: Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 ROMA o inviato al Fax n. 06.69506306 o trasmesso da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.covip.it.

Gli esposti indirizzati direttamente alla COVIP devono contenere:

  • chiara identificazione del PIP/Fondo Pensione (denominazione, numero di iscrizione all’Albo);
  • nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del soggetto che trasmette l’esposto;
  • chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
  • l’indicazione di essersi già rivolti alla Compagnia/Fondo Pensione e che sono decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta senza che sia pervenuta alcuna riposta, ovvero di aver ricevuto una risposta non soddisfacente (in tale caso rappresentare chiaramente le ragioni dell’insoddisfazione);
  • copia del reclamo già trasmesso alla Compagnia/Fondo Pensione e copia dell’eventuale risposta ottenuta;
  • copia dei principali documenti comprovanti i fatti descritti.

È possibile scaricare di seguito la Delibera COVIP e la guida pratica ai reclami, contenente un facsimile di esposto: Guida Esposti COVIP.

 

Arbitro Assicurativo

A seguito della presentazione di un reclamo alla Compagnia e in caso di mancata o insoddisfacente risposta allo stesso, è possibile rivolgersi all'Arbitro Assicurativo, presentando il ricorso (personalmente, tramite procuratore o mediante l’associazione dei consumatori a cui si aderisce), per via telematica, secondo le istruzioni dell’IVASS e ai sensi del D.M. n. 215 del 6 novembre 2024.

Il ricorso può essere esperito sulle controversie derivanti da un contratto assicurativo aventi ad oggetto l’accertamento di diritti (anche risarcitori), obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste in materia di distribuzione assicurativa. Sono invece escluse dalla competenza le controversie riguardanti i sinistri gestiti dai fondi di garanzia delle vittime della strada e della caccia, nonché quelle relative ai “grandi rischi” come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. r), del Codice delle Assicurazioni Private.

Le domande rivolte all’Arbitro Assicurativo possono avere ad oggetto, per le polizze dei Rami Vita, la corresponsione di una somma di denaro entro i limiti di seguito indicati:

  • € 300.000 per le polizze vita che prevedono la liquidazione della prestazione solo in caso di decesso (Ramo I);
  • € 150.000 per tutte le altre polizze Vita.

Puoi trovare maggiori informazioni al seguente link.

Altri strumenti di risoluzione delle controversie

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria e in alternativa al ricorso all'Arbitro Assicurativo, puoi avvalerti dei seguenti sistemi per la risoluzione delle controversie:

  • Mediazione (D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.): la domanda di mediazione è presentata con deposito di un'istanza innanzi a un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. Si segnala che la mediazione è condizione di procedibilità per le controversie riguardanti tutte le tipologie di contratto di assicurazione.
  • Negoziazione Assistita (D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014): accordo mediante il quale le Parti convengono di cooperare in un buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'Albo.
  • Arbitro per le controversie finanziarie (ACF): per i prodotti assicurativi a contenuto finanziario (IBIPs) distribuiti da intermediari iscritti nella Sezione D del RUI (es. banche), è possibile ricorrere all’ACF, per la violazione da parte di questi intermediari degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali. Per maggiori informazioni si rinvia all'indirizzo https://www.acf.consob.it.
  • Procedura FIN-NET: per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET al seguente link.