Le assicurazioni sulla vita presentano un cosiddetto privilegio ereditario: ciò significa che le prestazioni in caso di decesso non rientrano nella successione. Vi sono tuttavia delle differenze, a seconda che si opti per un’assicurazione di puro rischio o per una soluzione combinata di risparmio e rischio.
Con un’assicurazione di puro rischio, in caso di decesso la somma d’assicurazione definita da contratto viene erogata direttamente al beneficiario. Qualora quest’ultimo sia al tempo stesso un erede legittimo, questi ha diritto all’intera somma contrattuale, anche se rifiuta la successione a causa di sovraindebitamento. Il motivo di quanto sopra risiede nel fatto che le prestazioni dell’assicurazione sulla vita sono distinte dall’asse ereditario.
Anche nel caso di un’assicurazione mista è possibile beneficiare del privilegio ereditario. Ma attenzione: se il beneficiario non è al tempo stesso un erede legittimo, gli eredi legittimi possono richiedere, sulla base di un’azione di riduzione, la loro porzione legittima dal capitale dell’assicurazione vita. La legittima è limitata al valore di riscatto.
Le assicurazioni sulla vita possono essere concluse in regime di previdenza libera (pilastro 3b) o di previdenza vincolata (pilastro 3a). Nel caso della previdenza libera, la scelta dei beneficiari è tuttavia più flessibile:
Nel caso dell’assicurazione sulla vita nell’ambito della previdenza libera (pilastro 3b), è possibile scegliere liberamente il beneficiario. Quest’ultimo non deve figurare tra gli eredi legittimi, ma può essere, ad esempio, il proprio partner convivente.
Per quanto concerne la previdenza vincolata (pilastro 3a), invece, l’ordine di successione dei beneficiari viene stabilito dalla legge. Hanno priorità il coniuge o il partner registrato; all’interno delle seguenti categorie, tuttavia, è possibile modificare i nominativi dei beneficiari o specificare le loro quote in modo più dettagliato.