3 maggio 2016, Testo: a cura della Redazione
L’assicurazione r.c. auto è la copertura assicurativa più diffusa nel nostro Paese, ma non si può certo dire che sia la più amata dagli italiani. Anzi, viene spesso percepita come una “tassa” che grava sul borsello del consumatore. Ciò è dovuto in parte al costo medio di questa polizza, tra i più alti d’Europa, e in parte al suo carattere obbligatorio.
Si parla spesso a sproposito del costo dell’assicurazione auto, che può essere spiegato dall’elevato tasso di sinistrosità registrato in alcune province italiane e dalle numerose frodi registrate a danno delle compagnie, mentre poco si sa sulle origini della sua obbligatorietà.
Per capirne l’importanza e le finalità, sarebbe opportuno conoscere meglio l’ambito sociale e normativo in cui opera questo tipo di polizza. Innanzitutto, va specificato che r.c. è l’acronimo di responsabilità civile, un istituto giuridico composto da norme del nostro ordinamento che regolano l’individuazione del soggetto che ha leso un interesse altrui giuridicamente tutelato. In sostanza, un soggetto che arreca un danno ingiusto, con colpa o con dolo, alle cose di terzi o a terze persone è obbligato al risarcimento (art. 2043 Codice Civile).
Ovviamente, è possibile arrecare danni al prossimo violando il Codice della Strada - sono quasi tre milioni i sinistri che ogni anno in Italia vengono denunciati dagli assicurati alle compagnie - ed è qui che entra in gioco la r.c. auto, assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate (art. 122 Codice delle Assicurazioni).
Questa polizza copre i danni involontariamente causati a terzi mentre ci si trova alla guida del proprio veicolo e garantisce alle vittime della strada il risarcimento dei danni subiti da persone o cose. Infatti, se l'assicurato causa danni a terzi (veicoli, cose, persone) in un incidente stradale, la compagnia risarcisce il danneggiato. In particolare, oltre a rispondere dei danni causati ai veicoli coinvolti nel sinistro, la polizza copre i danni fisici e materiali subiti dai terzi non trasportati e i danni fisici subiti dai passeggeri presenti nel veicolo dell'assicurato che ha causato l'incidente, esclusi quelli subiti dal conducente stesso.
Sulla scorta di queste premesse, diventa più semplice comprendere le ragioni che hanno portato il legislatore a introdurre nel 1969 (anche se entrò realmente in vigore il 12 giugno 1971) l’obbligatorietà della polizza r.c. auto, poiché essa garantisce un risarcimento economico alle vittime di incidenti stradali e, allo stesso tempo, svolge l’importante funzione di tutelare il patrimonio personale e familiare di chi si è reso responsabile dei danni derivanti da un sinistro, danni che a volte possono essere davvero molto ingenti.
Quindi, il fatto di essere assicurati dovrebbe rappresentare un dovere per chi si mette alla guida ed essere percepito come una garanzia sociale per tutti: sia per chi arreca il danno e deve risarcirlo, che per chi lo subisce e deve essere risarcito.
Tuttavia, nonostante la mancanza della copertura assicurativa sia punita in modo molto severo - oltre all’applicazione della sanzione prevista dal Codice della strada, è previsto il sequestro del veicolo - nel nostro paese circolano moltissimi veicoli non assicurati.
Fortunatamente, per i sinistri provocati da un veicolo privo di copertura assicurativa o non identificato, il risarcimento del danno spetta al Fondo di garanzia per le Vittime della strada, gestito sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive e dalla Consap (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici) con le seguenti disposizioni operative:
L'intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11 giugno 2012 € 5.000.000 per danni a persona per sinistro, € 1.000.000 per danni a cose per sinistro), segnalando che il Fondo ha l'obiettivo di assicurare sempre una adeguata copertura assicurativa ai terzi danneggiati.