Infortuni
Helvetia

L'assicurazione in piscina: un'onda di sicurezza e trasparenza per tutti!

I gestori delle strutture natatorie sono obbligati a sottostare a numerose normative imposte dalla legge.

22 luglio 2015, Testo: Alberto De Masi

Siamo in piena estate ed ecco alcune utili informazioni per tutelare sia i gestori di un complesso con piscina sia i fruitori di tale servizio.

La gestione di una piscina va considerata fra quelle attività particolarmente complesse, dal momento che per la conduzione è necessario l’apporto di molteplici esperienze professionali: strutturali, gestionali ed igienico-sanitarie.
Sul gestore, ma anche sul titolare delle strutture natatorie, ricadono le responsabilità per quanto possa eventualmente accadere all’interno dell’impianto.

Veniamo alla questione cruciale: la colpa in caso di incidente avvenuto all'interno della struttura.

Secondo quanto disposto all’art. 43 del Codice Penale e sulla base di numerose pronunce giurisprudenziali, la colpa consiste in un comportamento cosciente dell’agente che, senza la volontà di arrecare danno agli altri, causi un danno per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) oppure per inosservanza di regole o norme di condotta (colpa specifica).

Un esempio su tutti: il gestore di una piscina, che omette di adottare le opportune ed idonee cautele al fine di prevenire incidenti, è responsabile dell’infortunio che capita ad un nuotatore che camminando lungo il bordo vasca vada a sbattere la testa contro un elemento sporgente, oppure si produca un infortunio al piede a causa di una mattonella scheggiata o malmessa.

Altro esempio: nel caso di un incidente capitato ad un minore durante una lezione di nuoto con l’istruttore, c'è la responsabilità del titolare della piscina, e dell'istruttore, sulla base del dovere di vigilanza e di controllo ed in virtù del rapporto di lavoro che lega l’insegnante all’organizzatore delle attività della piscina. Anche se il sinistro è dipeso direttamente dalla negligenza dell’istruttore (ha omesso la vigilanza sugli allievi) anche il titolare della piscina è chiamato al risarcimento del danno insieme all’istruttore, per effetto dell’applicazione dell’art. 2049 del Codice Civile.

In conclusione, per una totale e completa protezione di queste attività è necessaria la copertura per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro e verso terzi.


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