Infortuni

Più protezione contro gli infortuni

Sapresti far fronte ad una spesa imprevista? Tutela te stesso e i tuoi cari dalle conseguenze economiche derivate da un brutto infortunio.

14 settembre 2017, Testo: Sergio Viola

Un evento sfortunato può compromettere facilmente il benessere di un nucleo familiare. Basti pensare che secondo uno studio condotto nel 2016 dall’Università degli Studi di Milano il 16,5% delle famiglie italiane non sarebbe in grado di far fronte a una spesa imprevista di 700 euro.

Anche per questo motivo le famiglie, in un periodo storico in cui l’ombrello del welfare pubblico mostra limiti preoccupanti, dovrebbero tutelarsi maggiormente dai rischi. Pensiamo per esempio ai danni economici che possono derivare dagli infortuni, a maggior ragione se la persona coinvolta in un incidente è quella che porta a casa l’unico stipendio o la maggior parte del reddito.

Una soluzione per proteggersi da casi come questi è possedere una polizza infortuni, che garantisce un importante sostegno economico alla famiglia in caso di incidente che determina la morte, l’invalidità permanente oppure l’inabilità temporanea dell’assicurato. Se escludiamo l’ambito professionale, questa copertura serve per “coprirsi le spalle” dalle conseguenze degli infortuni che avvengono in determinati contesti espressi nel contratto di assicurazione: quando si è alla guida di un veicolo, durante il tempo libero oppure 24 ore su 24.

Morte, invalidità permanente o inabilità temporanea: cosa succede in caso di sinistro

Come già detto all’interno del nostro blog, in ambito assicurativo un infortunio è inteso “come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche constatabili”. Per avere il risarcimento è quindi necessario documentare i danni fisici riportati
dall’assicurato a seguito dell’incidente tramite referto medico, dimostrando che non sono legati a malattie o ad altre patologie.

In caso di morte, l’intero capitale assicurato viene liquidato dalla compagnia di assicurazione al beneficiario. Se dal contratto non risulta alcuna designazione l’indennizzo spetta agli eredi legittimi. L'invalidità permanente viene considerata totale quando non consente all’assicurato di svolgere alcun tipo di lavoro, oppure parziale quando alla stessa persona resta qualche minima capacità lavorativa.

Il risarcimento viene determinato prendendo come parametro base il capitale assicurato e le percentuali d'invalidità misurate in base a tabelle medico-legali stabilite nel contratto.

L’assicurazione per inabilità temporanea prevede invece la corresponsione di una somma (stabilita in polizza) per ogni giorno in cui l’assicurato non abbia potuto svolgere le sue abituali mansioni lavorative. L’indennità può essere corrisposta per intero o in proporzione, a seconda che la persona coinvolta non abbia potuto attendere interamente o in parte alle sue occupazioni. Trattandosi di una garanzia per indennizzo da mancato reddito, non viene concessa ai lavoratori (es. dipendenti) che vengono comunque retribuiti quando sono
infortunati.

Alcune polizze infine prevedono il risarcimento delle spese mediche o di ricovero determinate dall’infortunio (es. ricovero ospedaliero, intervento chirurgico) e un servizio di assistenza.

Attenzione a massimale e franchigia

Quando si decide di acquistare un’assicurazione infortuni bisogna valutare attentamente il massimale previsto in polizza - cioè il tetto massimo di risarcimento che verrà erogato dall’impresa assicuratrice all’assicurato in caso di sinistro -, anche perché questo aspetto influenza in maniera sensibile l’ammontare del premio.

Altrettanto importante è la questione della franchigia, che può essere assoluta o relativa. Nel primo caso, l’assicurazione corrisponde un indennizzo pari alla differenza tra la percentuale di invalidità dell’assicurato e la franchigia (ad es. grado di invalidità accertata del 15% e franchigia del 5%: la compagnia paga il 10%); nel secondo caso, quando il grado d'invalidità dell’assicurato supera la percentuale di franchigia prevista nel contratto viene corrisposto il risarcimento per intero.


  • © 2024 Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - P.IVA 01462690155 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° ord. 031 - Helvetia Vita S.p.A. - P.IVA 03215010962 - Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscr. Albo Imprese Ass. n° 1.00142 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° ord. 031 - Helvetia Italia Assicurazioni - C.F.02446390581 - P.IVA 07530080154 - Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscr. Albo Imprese Ass. n° 1.00062 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° ord. 031 - Società soggette alla vigilanza dell'IVASS (www.ivass.it)
    · 
  • Via Cassinis, 21
    · 
  • 20139 Milano
    · 
  • 02 5351.1