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Infortunio al centro estivo: chi paga i danni?

Tempo di centri estivi per i bambini. Ma in caso di infortunio ad uno di loro, chi risarcisce il danno subito?

15 giugno 2016, Testo: Redazione D.A.S.

Finalmente riaprono i centri estivi per i bambini. Le famiglie si apprestano a far trascorrere ai propri piccoli intere giornate di giochi e divertimento. Ma può accadere che un infortunio possa rovinare lo svago e possa far dubitare della professionalità degli operatori.
Analizziamo il caso di una famiglia nostra assicurata.

Si rivolgono a D.A.S. i signori Martini, chiedendo consiglio alla Compagnia su come comportarsi in seguito all'infortunio riportato dal figlio durante le attività del Centro Estivo organizzato dal Comune di residenza.

La settimana prima infatti, accompagnato il piccolo Matteo al Centro, i genitori a distanza di un paio d'ore venivano allertati dalla responsabile che li avvisava di aver dovuto chiamare l'ambulanza per portare il figlio all'ospedale, essendosi tagliato sul mento e necessitando con ogni probabilità di alcuni punti di sutura.

Raggiunto il figlio in Pronto soccorso, completate le medicazioni del caso, i signori Martini ritornavano a casa e chiedevano istruzioni al Centro per il recupero della quota pagata per la settimana- non più usufruibile- nonchè per i danni patiti dal piccolo. Non ottenendo informazioni tempestive e chiare, i genitori si rivolgevano a D.A.S. per essere assistiti in questa spiacevole vicenda.

In tema di responsabilità per danni subiti da minore affidato alle istituzioni è necessario sapere se tali danni siano stati inflitti da altro ragazzino oppure auto-cagionati. Nel primo caso, infatti, va chiamata in causa la responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 cc., in base al quale per i danni derivanti dal fatto illecito commesso dal minore rispondono in solido con lui i genitori, il tutore, i precettori e gli insegnanti, e più in generale tutti gli adulti a cui i minori vengono affidati, a meno che non riescano a provare di non aver potuto impedire il fatto. Nel secondo, invece, la responsabilità è di tipo contrattuale e la norma di riferimento è l'articolo 1218 cc.

Appurato che il piccolo Matteo si era ferito durante l'esecuzione di un percorso di psicomotricità, inciampando in un ostacolo, la Compagnia prontamente inviava richiesta danni alla società "Estate", vincitrice dell'appalto per la realizzazione del servizio ricreativo del centro estivo. Parallelamente, chiedeva anche al Comune interessato di intervenire.

Il Comune si dichiarava disponibile alla restituzione della quota di servizio non fruibile a causa dell'infortunio ma per il risarcimento rimandava alla società "Estate". I professionisti D.A.S., tuttavia, rammentavano all'Ente che quando viene chiamata in causa la responsabilità contrattuale non può esimersi dall'intervenire, perché rimane responsabile anche per il comportamento negligente dei vigilanti da lui incaricati (Corte di Cassazione, n. 12833/14).

Grazie al carteggio dei legali D.A.S., in breve tempo sia il Comune che la società "Estate" provvedevano ad attivare le rispettive coperture assicurative. Interrotte le prescrizioni del caso e ricevuta una proposta di circa 100,00 euro, la Compagnia suggeriva però ai signori Martini di non affrettare la conclusione della pratica, onde valutare correttamente i postumi della cicatrice. A seguito delle insistenze dei legali della Compagnia per una visita medico-legale, da effettuarsi necessariamente trascorso il tempo necessario alla stabilizzazione dei tessuti, l'offerta veniva quindi riformulata conteggiando anche il danno estetico che, seppur lieve (fortunatamente per il piccolo Matteo!), comporta il riconoscimento di invalidità permanente e quindi liquidazioni ampiamente superiori i 100,00 euro originariamente prospettati.

La pratica veniva quindi definita a distanza di circa 14 mesi, con soddisfazione dei genitori che mai si sarebbero augurati di incappare in un episodio di questo tipo ma che, perlomeno, grazie alla compagnia D.A.S. hanno scongiurato il rischio di essere liquidati in tempi rapidi ma con importi non adeguati rispetto alla lesione riportata dal figlio.

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