Tutela legale

La caparra obbliga l'acquisto?

Anche la vendita di un'auto può nascondere diverse insidie. Scopriamo insieme quando e perchè una vendita iniziata deve essere tassativamente conclusa.

26.10.2017, Testo: D.A.S.

La signora Gianna, assicurata DAS, si rivolge alla compagnia lamentando di aver intrapreso delle trattative verbali per vendere la sua auto ad un privato e di essersi trovata coinvolta in una situazione non piacevole. Gianna, infatti, illustra ai consulenti DAS che l’acquirente, dopo averle versato una parte del prezzo ed aver fissato la data per effettuare il passaggio di proprietà, Le ha comunicato di non voler più finalizzare l'acquisto, pretendendo la restituzione di quanto versato. Avendo fatto affidamento sulla vendita, tuttavia, l'assicurata spiega ai consulenti DAS di non aver più a disposizione la somma in questione e, comunque, di aver perso altre occasioni di vendita del veicolo, per cui è suo interesse concludere la compravendita ed effettuare il passaggio di proprietà.

I professionisti DAS, ascoltata l'assicurata, illustrano a Gianna alcuni principi generali in ordine alle somme di denaro consegnate in occasione della stipula di un contratto, spiegando che le regole sulla restituzione differiscono a seconda che si tratti di dazioni a titolo di mero acconto, a titolo di caparra confirmatoria (art. 1385 cc) o di caparra penitenziale (art. 1386 cc). Secondo l'art. 1385 c.c. "se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta"; in base all'art 1386 c.c., invece, "se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso il recedente perde la caparra data e deve restituire il doppio di quella ricevuta".

Ciò chiarito, i legali della compagnia procedono ad esaminare la ricevuta rilasciata dalla sig.ra Gianna, unico documento comprovante i rapporti intercorsi tra le parti, rilevando che lo stesso, fortunatamente, è stato sottoscritto da entrambe e che, seppur sintetico, può
essere qualificato come un vero e proprio preliminare, poichè contenente chiare indicazioni del bene oggetto di compravendita, del prezzo, e delle modalità di versamento. Inoltre prevede anche l'impegno espresso di concludere la compravendita tassativamente entro i successivi venti giorni dalla sottoscrizione (termine non ancora spirato al momento della richiesta di assistenza da parte di Gianna).

I legali della compagnia sollecitano quindi la controparte ad adempiere all'impegno assunto nei tempi e modi concordati, paventando, in caso contrario, la possibilità per la sig.ra Gianna di tutelarsi anche in via giudiziale e di avanzare pretese risarcitorie. Raggiunta dall'intervento legale dei consulenti della compagnia, messa alle strette dalla fondatezza delle richieste della sig.ra Gianna, la controparte provvede così a contattare la venditrice per finalizzare l'acquisto.

Conclusa la vendita e registrato il passaggio di proprietà, la sig.ra Gianna ringrazia i consulenti, per averla affiancata e supportata nell'arginare il comportamento illegittimo del compratore, che, altrimenti, avrebbe verosimilmente continuato a sottrarsi agli impegni assunti.


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