Tutela legale

Caso Hoverboard, il veicolo atipico che tutti amano

Hoverboard, veicolo desiderato da tutti i bambini, ma quali sono i vincoli di legge legati alla circolazione?

28 Settembre 2017, Testo: D.A.S.

Si rivolge ai professionisti  D.A.S. la signora Lucrezia per chiedere delucidazioni relativamente all’uso su strada dell’Hoverboard, skateboard moderno con batteria ricaricabile integrata al proprio interno, che la stessa si appresta a regalare ad un nipote.

Ricevuta la richiesta, prima di tutto i legali della Compagnia cercano di illustrare a Lucrezia le specifiche e le caratteristiche di utilizzo dello skateboard.

Partendo dalla considerazione che il codice della strada (art. 190) annovera i pattini o gli skateboard tradizionali tra i cosiddetti “acceleratori di velocità”, strumenti di ausilio alla mobilità, che non potrebbero circolare su carreggiata, ma esclusivamente sugli spazi riservati ai pedoni a patto che non creino “situazioni di pericolo per gli altri utenti”.

I  professionisti D.A.S. aggiungono che la normativa in parola va ulteriormente coordinata con la Direttiva 2002/24/CE, che dispone che i veicoli a motore aventi due o tre ruote con velocità massima di costruzione superiore a 6 Km/h (ad esclusione dei velocipedi a pedalata assistita e dei mezzi costruiti per essere utilizzati da bambini o invalidi) sono da ricomprendere tra i ciclomotori o tra i motoveicoli.

Considerando che le tipologie di Hoverboard in commercio generalmente non sono limitate dal costruttore per contenere la velocità al massimo di 6 km/h, è doveroso tenere a mente che se questi ultimi non sono omologati, immatricolati, targati, assicurati e chi circola non è in possesso della idonea patente e del casco, si va incontro alle sanzioni di cui agli artt. 97, 116, 171 e 193 del Codice della Strada.

Resta da capire, anche se si tratta di ipotesi residuali, quale sorte tocchi invece agli Hoverboard che dovessero essere strutturalmente limitati per contenere la velocità al massimo a 6 km/h.

Secondo alcuni sarebbero da annoverare tra gli acceleratori ma, costituendo un pericolo per i pedoni, non potrebbero circolare né sui marciapiedi né sulla carreggiata (residuando solo l'ipotesi, ove concretamente praticabile, di circolazione sulla banchina).

Secondo altri l'Hoverboard più che un acceleratore dovrebbe essere definito ome un veicolo atipico (art. 59 C.d.S.), perché mosso da un motore elettrico, ancorchè azionato dai piedi, differenziandosi in questo dallo skateboard o dai pattini tradizionali. Da ciò discenderebbero limiti e condizioni di utilizzo diversi da quelli già menzionati, come in proposito specificato dalla Polizia Locale del Comune di Verona, che sul proprio sito sposa tale linea e richiama un parere del Ministero dei Trasporti del 20 marzo 2007.

Discusse le varie normative ed esaminate le specifiche criticità del caso, gli esperti di D.A.S. evidenziano alla propria assicurata che appare possibile utilizzare l'Hoverboard su aree private non soggette al Codice della Strada o su aree che dovessero in futuro venire istituite espressamente a tale scopo.

Grazie alle esaustive informazioni ricevute dai professionisti della Compagnia la signora Lucrezia, lieta di aver ricevuto ogni delucidazione del caso, può in piena consapevolezza regalare il tanto desiderato oggetto al nipote.

D.A.S. è partner commerciale di Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.


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