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Tutela legale

Giro di vite sul telemarketing aggressivo.

Il marketing telefonico è un fenomeno che ha assunto progressivamente modalità invadenti nei confronti dei consumatori. Vediamo come è intervenuta e interviene la normativa in difesa degli utenti.

02/12/2020, Autore: ARAG, In collaborazione con: Studio Legale Potenza - Avv. Pasquale Potenza

Proprio per aumentare le tutele nei confronti del consumatore, l'utente iscritto negli elenchi telefonici pubblici può già da tempo (D.P.R. 178/2010) iscriversi in un apposito registro, il registro delle opposizioni, così da disabilitare la ricezione di chiamate a fini commerciali e/o di ricerche di mercato.
Tuttavia, per la poca informazione su questo diritto e per la incerta normativa di riferimento, coloro che svolgono attività di telemarketing hanno potuto agire incontrastati, spesso anche in spregio alle previsioni di legge, con promozioni e pubblicità.

A porre un freno a questa situazione è intervenuta la Legge n. 5 del 11 gennaio 2018 contenente: 

  • le nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni
  • l'istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.

La legge è stata approvata più di due anni fa, ma la questione è di attualità in quanto solo alla fine di quest’anno, presumibilmente, si metterà l’ultimo tassello per la sua concreta realizzazione ed entrata in vigore.

Quale obiettivo si pone questa legge sul telemarketing?

L’obbiettivo è il diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza dei cittadini che rifiutano di ricevere telefonate a scopo commerciale o pubblicitario; il tutto naturalmente nel rispetto del libero esercizio dell’attività di impresa.
Con questa Legge gli operatori hanno infatti l'obbligo di effettuare le chiamate con codici o prefissi specifici, per identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.
I prefissi saranno 0843 per le “ricerche di mercato” e 0844 per il telemarketing. Si spera pertanto che il 2021 sarà l’anno del telemarketing corretto!

In ogni caso, Agcom mette a disposizione sul suo sito uno strumento con il quale gli utenti possono verificare se il numero che li sta chiamando appartenga o meno a un call center, ed eventualmente procedere con l’inserimento del numero in una “black list” sul proprio telefono.

La Legge 5/2018 prevede, inoltre la possibilità per colui che iscrive il proprio numero nel Registro delle Opposizioni di richiedere che vengano annullati tutti i consensi pregressi rilasciati per finalità pubblicitarie o di vendita, tranne per quelli prestati all'interno di rapporti contrattuali per la fornitura di beni o servizi in essere o terminati da non più di 30 giorni.

Ultima, ma non meno importante regola, riguarda la possibilità riservata a tutti i cittadini di iscrivere nel Registro delle opposizioni, oltre che la propria utenza fissa anche quella mobile o riservata, non presente pertanto negli elenchi telefonici pubblici.

Come dovranno comportarsi gli operatori?

Gli operatori dovranno:

  • adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate
  • svolgere periodicamente (almeno una volta al mese) un controllo del Registro delle opposizioni
  • inoltre ad essi è fatto espresso divieto di utilizzo di compositori automatici volti alla ricerca di numeri telefonici.

L’AGCOM vigilerà sul rispetto dei nuovi obblighi, la cui violazione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni; in particolare in caso di reiterazione della violazione degli obblighi di verifica preventiva del Registro.
Se il Garante della privacy individua comportamenti del genere è possibile che venga comminata la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di impresa.
Se nonostante l’iscrizione nel Registro delle opposizioni i call center continueranno a chiamare, occorrerà denunciare il caso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, anche on line, accedendo al sito del Garante.


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