02/12/2020, Autore: ARAG, In collaborazione con: Studio Legale Potenza - Avv. Pasquale Potenza
Proprio per aumentare le tutele nei confronti del consumatore, l'utente iscritto negli elenchi telefonici pubblici può già da tempo (D.P.R. 178/2010) iscriversi in un apposito registro, il registro delle opposizioni, così da disabilitare la ricezione di chiamate a fini commerciali e/o di ricerche di mercato.
Tuttavia, per la poca informazione su questo diritto e per la incerta normativa di riferimento, coloro che svolgono attività di telemarketing hanno potuto agire incontrastati, spesso anche in spregio alle previsioni di legge, con promozioni e pubblicità.
A porre un freno a questa situazione è intervenuta la Legge n. 5 del 11 gennaio 2018 contenente:
La legge è stata approvata più di due anni fa, ma la questione è di attualità in quanto solo alla fine di quest’anno, presumibilmente, si metterà l’ultimo tassello per la sua concreta realizzazione ed entrata in vigore.
L’obbiettivo è il diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza dei cittadini che rifiutano di ricevere telefonate a scopo commerciale o pubblicitario; il tutto naturalmente nel rispetto del libero esercizio dell’attività di impresa.
Con questa Legge gli operatori hanno infatti l'obbligo di effettuare le chiamate con codici o prefissi specifici, per identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.
I prefissi saranno 0843 per le “ricerche di mercato” e 0844 per il telemarketing. Si spera pertanto che il 2021 sarà l’anno del telemarketing corretto!
In ogni caso, Agcom mette a disposizione sul suo sito uno strumento con il quale gli utenti possono verificare se il numero che li sta chiamando appartenga o meno a un call center, ed eventualmente procedere con l’inserimento del numero in una “black list” sul proprio telefono.
La Legge 5/2018 prevede, inoltre la possibilità per colui che iscrive il proprio numero nel Registro delle Opposizioni di richiedere che vengano annullati tutti i consensi pregressi rilasciati per finalità pubblicitarie o di vendita, tranne per quelli prestati all'interno di rapporti contrattuali per la fornitura di beni o servizi in essere o terminati da non più di 30 giorni.
Ultima, ma non meno importante regola, riguarda la possibilità riservata a tutti i cittadini di iscrivere nel Registro delle opposizioni, oltre che la propria utenza fissa anche quella mobile o riservata, non presente pertanto negli elenchi telefonici pubblici.
Gli operatori dovranno:
L’AGCOM vigilerà sul rispetto dei nuovi obblighi, la cui violazione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni; in particolare in caso di reiterazione della violazione degli obblighi di verifica preventiva del Registro.
Se il Garante della privacy individua comportamenti del genere è possibile che venga comminata la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di impresa.
Se nonostante l’iscrizione nel Registro delle opposizioni i call center continueranno a chiamare, occorrerà denunciare il caso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, anche on line, accedendo al sito del Garante.