31 agosto 2017, Testo: Redazione D.A.S.
Dopo aver acquistato un biglietto per recarsi con la figlia minorenne verso una rinomata località di vacanza italiana Maurizio comunicava per iscritto al vettore di non poter partire per un malessere della figlia, per la quale si erano resi necessari accertamenti in Pronto Soccorso.
Il vettore, spiacente per quanto accadutogli, negava il rimborso sostenendo che il biglietto acquistato non prevedeva possibilità di modifiche e cancellazioni.
I professionisti del servizio di consulenza e assistenza legale, visionata copia della documentazione, rassicuravano però Maurizio circa la possibilità di insistere nelle proprie pretese.
Il codice navale italiano (art. 400) prevede infatti che se si verifica un impedimento a viaggiare per cause non attribuibili al passeggero, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo del biglietto a patto che sia data notizia dell’impedimento prima della partenza.
Grazie ai suggerimenti ricevuti l’Assicurato D.A.S., a fronte del rifiuto del vettore, argomentava le proprie ragioni evidenziando che la richiesta non poteva né doveva essere interpretata come una modifica contrattuale non pattuita, bensì come rimborso per risoluzione contrattuale per impossibilità di fruire della prestazione secondo la citata normativa.
Maurizio ha quindi ottenuto il rimborso previsto entro poche settimane, Maurizio ricontattava i professionisti della Compagnia per aggiornarli dell'epilogo positivo dell’ inconveniente accadutogli e per ringraziarli dei preziosi e tempestivi consigli.