La legge n. 27/2020 (legge di conversione del c.d. D.L. “Cura Italia” n. 18/2020) ha previsto alcune misure per il settore assicurativo, tra cui quella relativa all'esercizio della sospendibilità della copertura senza vincoli temporali e costi eventualmente previsti dalle norme contrattuali.
Non sono previste - al momento attuale - misure per il settore assicurativo, ma le Compagnie del Gruppo Helvetia ritengono di dover continuare a sostenere il Paese e i cittadini, garantendo continuità e facilità di accesso ai servizi per i Clienti, ancora più del consueto.
Pertanto a sostegno della Clientela Motor si è deciso che il proprietario del veicolo assicurato può chiedere alla Compagnia la sospensione della copertura assicurativa senza vincoli temporali e senza costi eventualmente previsti dalle norme contrattuali, con gli stessi criteri dalla legge n. 27/2020, fino al 31 dicembre 2020, data ultima di riattivazione del contratto.
ATTENZIONE però: c'è il divieto di stazionamento in strada del veicolo durante il periodo di sospensione del contratto, poiché durante tale periodo il veicolo è privo di assicurazione R.C.Auto, obbligatoria su strade ad uso pubblico e su aree a queste equiparate (es. garage condominiale aperto e accessibile al pubblico). Se un veicolo con contratto R.C.Auto sospeso che sia parcheggiato su strada pubblica causa danni a terzi soggetti (es: freno a mano che si disinserisce), il proprietario è esposto alla rivalsa del FGVS per le somme che lo stesso abbia eventualmente dovuto pagare ai terzi danneggiati.