La polizza Temporanea Caso Morte, TCM, è importante per la salvaguardia dei propri cari in caso di prematura scomparsa del capofamiglia o di colui/colei che percepisce il reddito maggiore e che contribuisce in maniera sostanziale al mantenimento del tenore di vita della famiglia.
A completamento è importante sapere che in abbinamento alla garanzia in caso di decesso possono essere offerte anche delle garanzie complementari ad abbinamento obbligatorio o facoltativo e per le quali è previsto il pagamento di un ulteriore premio in aggiunta a quello previsto per la copertura in caso di decesso.
Le garanzie più frequentemente offerte – selezionabili anche in abbinamento tra loro sono le seguenti:
Consiste in una garanzia che, in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato superiore ad un certo grado (di solito il 66%) manifestatasi prima della scadenza della polizza, impegna la Società a corrispondere un importo che, a scelta del Contraente, è pari ad una percentuale del capitale assicurato in caso di decesso. La percentuale è spesso già predeterminata a livello contrattuale (ad esempio 25% o 50%) e la liquidazione di tale importo costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato in caso di decesso che, per effetto di ciò, si riduce automaticamente dell’importo liquidato. La garanzia di invalidità totale e permanente può essere anche alternativa al capitale in caso di decesso ovvero il contratto pagherà il capitale del primo dei due eventi – decesso o invalidità – che si è verificato. Infine la garanzia di invalidità può essere offerta anche con il riconoscimento di un capitale aggiuntivo; in tale caso la liquidazione del suddetto capitale non ha alcun impatto su quello in caso di decesso, tuttavia quest'ultima forma risulta essere più costosa rispetto alla forma anticipativa.
Consiste in una garanzia che, nel caso in cui venga diagnosticata all’Assicurato una malattia grave (tra quelle espressamente previste dal contratto) prima della scadenza contrattuale, impegna la Società a corrispondere un importo che, a scelta del Contraente, è pari ad una percentuale del capitale assicurato in caso di decesso. La percentuale è spesso già predeterminata a livello contrattuale (ad esempio 25% o 50%) e la liquidazione di tale importo costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato in caso di decesso che, per effetto di ciò, si riduce automaticamente dell’importo liquidato. La garanzia di malattia grave può essere offerta anche con il riconoscimento di un capitale aggiuntivo; in tale caso la liquidazione del suddetto capitale non ha alcun impatto su quello in caso di decesso, tuttavia quest'ultima forma di garanzia risulta essere più costosa rispetto alla forma anticipativa.
Prevede il pagamento di un ulteriore capitale (“capitale aggiuntivo infortuni”) di ammontare pari a quello della garanzia in caso di decesso nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga, nel corso della durata contrattuale, a causa di infortunio. Qualora il decesso sia causato da infortunio conseguente ad incidente stradale detto “capitale aggiuntivo infortuni” sarà pari al doppio del capitale della garanzia in caso di decesso.
La garanzia prevede che la Società esoneri il Contraente dal pagamento del premio relativo alla garanzia in caso di decesso al verificarsi dell'evento previsto. Tale copertura è spesso offerta in abbinamento ad altre coperture complementari e si attiva in automatico con l'attivazione di una delle garanzie abbinate.
Le coperture complementari sono estensioni di garanzia finalizzate a potenziare la protezione della polizza base. Può quindi valere la pena aggiungerle per eliminare definitivamente qualsiasi scongiuro.