Buono a sapersi
Ai sensi dell’articolo 26 OPP2 (ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità) l’istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d’invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera (periodo d’attesa: 24 mesi invece di 12), se:
- la persona assicurata, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione malattia,
che ammontano ad almeno l’80 per cento del salario di cui è privato e
- se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
Nel caso dell’opzione coordinata con la LPP sussiste il diritto a 730 giorni di indennità per ogni caso di prestazione assicurativa, al netto del periodo d’attesa.
Si consiglia di coordinare le prestazioni assicurative con quelle della rispettiva previdenza professionale (LPP). In tal modo beneficerete di una riduzione dei premi e, qualora si verificasse un caso assicurativo, le prestazioni verrebbero erogate in modo coordinato.