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  • Marciapiede bagnato davanti al negozio

    04.08.2022 | Studio Legale Associato Franciosa - Passini - Roma (RM) | Photo by AndrewLozovyi on Depositphotos
    Alzi la mano chi non ha mai dovuto fare uno slalom o addirittura un bel salto per evitare di bagnarsi i piedi perché il titolare di un negozio aveva inondato il marciapiede con l’acqua e il detersivo. Di chi è la colpa se ci capita di cadere?
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Marciapiede bagnato davanti al negozio

04.08.2022 | Studio Legale Associato Franciosa - Passini - Roma (RM) | Photo by AndrewLozovyi on Depositphotos
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Alzi la mano chi non ha mai dovuto fare uno slalom o addirittura un bel salto per evitare di bagnarsi i piedi perché il titolare di un negozio aveva inondato il marciapiede con l’acqua e il detersivo. Di chi è la colpa se ci capita di cadere?

Il proprietario o il gestore di un pubblico esercizio ed anche il professionista devono prestare attenzione non solo alla qualità del servizio offerto alla propria clientela ma anche ad altri aspetti, tra i quali c’è l’incolumità di clienti e passanti; non solo quando questi entrano nel negozio o nell’ufficio, ma anche quando vi transitano dinanzi, sulla pubblica via.

Di recente la Cassazione si è pronunciata su un caso di danni subiti da una signora caduta davanti alla vetrina di un negozio.

Marciapiede scivoloso: una sentenza della Cassazione

La donna è caduta sul marciapiede, a causa di un liquido scivoloso (acqua contenente un detergente), utilizzato dalla persona che, su incarico del titolare, si stava occupando della pulizia dell’area di fronte al negozio.
I giudici hanno considerato legittima la pretesa di una richiesta di risarcimento del danno subito dalla donna nei confronti del responsabile dell'esercizio commerciale (Cassazione civile n. 1107/ 2021).
Nella sentenza la Suprema Corte ha precisato che sussiste la responsabilità del titolare o del gestore dell’esercizio non solo nel caso in cui ad occuparsi della pulizia della strada o del negozio sia il titolare stesso o un suo dipendente, ma anche quando si tratta di una persona da lui incaricata ad eseguire il lavoro.
Nell’attribuire la responsabilità al negoziante, i giudici hanno fatto riferimento all’art. 2049 del codice civile, il quale dispone che “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro do¬mestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
In altre parole, secondo la Cassazione, non è necessario che il soggetto che getta sul marciapiede l’acqua saponata sia un dipendente del titolare del negozio ma è sufficiente che sussista “un rapporto di necessaria occasionalità tra le man¬sioni assegnate ed il fatto commesso”.

Come si deve comportare il pedone?

La legge però richiede che anche il pedone debba essere diligente e fare attenzione alla situazione dei luoghi.
Pertanto, solo se l’insidia non è facilmente visibile si può chiedere un risarcimento per i danni subiti a causa di una caduta.
Naturalmente chi subisce il danno deve necessariamente provare:

  • che lo stato del luogo dove si è verificata la caduta costituiva oggettivamente una situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il verificarsi del sinistro;
  • di aver adottato un comportamento cauto, adeguato alla situazione di rischio che poteva essere percepita con l’ordi¬naria diligenza.

A volte basta mettere un cartello…

La presenza dell’acqua sull’asfalto è solitamente una situazione di rischio facile da rilevare e da percepire, anche ad occhio nudo.

Tuttavia, il passante potrebbe anche non accorgersi che si tratta di liquido scivoloso e, in quanto tale, pericoloso.

Per questa ragione il titolare dell’esercizio commerciale dovrebbe sempre avvertire le persone, in modo efficace, del pericolo in corso e, in ogni caso, evitare tutte le situazioni che possono arrecare danni a terzi:
BASTA UN SEMPLICE CARTELLO SUL SUOLO BAGNATO!

Il rischio di dover rispondere di un reato

Tuttavia la cautela non è mai troppa, anche perché non sempre l’incidente si risolve con un risarcimento del danno che, nel caso il negoziante fosse assicurato con una copertura di RC, potrebbe rimanere a carico dell’Assicuratore dell’esercizio.

Nel malaugurato caso in cui il danneggiato sporgesse querela, il titolare del negozio o dell’ufficio si trovereb¬be a rispondere anche del reato di “lesioni personali colpose” (art. 590 del Codice Penale).

In casi come questi avere a disposizione il supporto di una polizza di tutela legale e quindi di un avvocato penalista è sicuramente di grande aiuto per il commerciante ed il professionista, soprattutto nel caso in cui il danneggiato non avesse alcuna intenzione di ritirare la querela!
 


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