Il risarcimento diretto è il modo più semplice e veloce per ottenere il pagamento dei danni da parte della propria Compagnia assicurativa.
Ecco le condizioni in cui può essere applicata la procedura di risarcimento diretto:
- l’incidente deve consistere in un urto che non coinvolga più di due veicoli a motore;
- il luogo di accadimento dell’incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti nell’incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Compagnie d’assicurazione aventi sede legale in Italia;
- se il sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità micro-permanente.
Ricordati che in nessun caso il danno liquidato può essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, secondo i termini di legge previsti dalla Convenzione CID.
Non è invece possibile richiedere il risarcimento diretto alla propria Compagnia nei seguenti casi:
- sinistri in cui risultino coinvolti più di due veicoli a motore;
- sinistri con assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- sinistri verificatisi per la responsabilità imputabile ad un terzo diverso da quelli entrati in collisione, anche se non identificato;
- sinistri avvenuti all’estero;
- sinistri avvenuti in Italia con controparte estera;
- sinistri con veicolo di controparte macchina agricola/ciclomotore identificato solo da telaio;
- sinistri la cui responsabilità è imputabile a ciclisti e/o pedoni;
- sinistri con controparte ignota o non assicurata;
- sinistri con veicolo responsabile rubato.
In questi casi opera la procedura ordinaria che prevede che la richiesta del risarcimento dei danni subiti, debba essere inoltrata, per lettera raccomandata A.R., dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto, direttamente alla Compagnia della Controparte responsabile e al proprietario del veicolo danneggiante.
Per effettuare la richiesta danni è possibile utilizzare la lettera Richiesta di risarcimento danni.
In ogni caso, è indispensabile che la richiesta danni contenga:
Per danni a cose:
- nomi e recapiti degli assicurati;
- targhe dei veicolo coinvolti;
- denominazione delle rispettive compagnie;
- descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- generalità e recapiti di eventuali testimoni.Indicazione dell’eventuale Autorità intervenuta (Polizia Stradale, Comando die Carabinieri, Polizia Municipale);
- luogo, giorni e ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia di accertamento dell’entità del danno;
- codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento copia del modulo Blu (Constatazione Amichevole d‘Incidente) debitamente compilata e firmata a firma singola o congiunta.
Per i danni a persona:
- età, attività e reddito del danneggiato;
- codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento;
- entità delle lesioni subite;
- dichiarazione di cui all’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni, relativa a prestazioni erogate da istituti di assicurazione sociale obbligatoria;
- attestazione medica comprovante l’avventa con o senza postumi permanenti;
- eventuale certificato di morte;
- copia del modulo blu qualora presente.
TEMPI DI GESTIONE DELLA RICHIESTA
La Compagnia di controparte, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento procede con la nomina di un eventuale perito per l’accertamento del danno al veicolo. I tempi entro i quali è tenuta ad effettuare un’offerta di risarcimento oppure a comunicare i motivi della mancata offerta sono i seguenti:
- 30 giorni dalla data di ricezio ne della richiesta danni inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed alla quale sia stato allegato il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo Blu) firmato da entrambi i conducenti, per danni ai veicoli o alle cose;
- 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento se alla versione dei fatti non sia stato allegato il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo Blu), per danni ai veicoli o alle cose;
- 90 giorni dalla data di ricezione della prima richiesta danni inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento per danni a persona là ove prodotta tutta la documentazione richiesta.
Un consiglio?
Stampa questa pagina e la modulistica allegata e lasciali nel tuo veicolo. Potranno esserti d’aiuto durante la gestione del sinistro.
Leggi attentamente la Modulistica e i Documenti Informativi!