In Svizzera, tutte le coppie di coniugi sono automaticamente assoggettate al regime della partecipazione agli acquisti. Qualora desideriate passare a un altro regime, quale la comunione dei beni o la separazione dei beni, è obbligatorio stipulare una convenzione matrimoniale. All’interno della convenzione matrimoniale, in relazione al regime della partecipazione agli acquisti è possibile inoltre stabilire che in caso di decesso di un coniuge tutti gli acquisti vengano trasferiti al superstite. Per questa disposizione regolamentata nella convenzione matrimoniale non è necessario il consenso dei figli comuni.
La convenzione matrimoniale non può disciplinare la rinuncia all’obbligo di mantenimento; in Svizzera questo non è consentito.
La convenzione matrimoniale può essere stipulata sia prima che dopo il matrimonio.
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