Il 1° pilastro obbligatorio è a carico dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e dell’assicurazione per l’invalidità (AI). Le prestazioni vengono corrisposte sotto forma di rendita e garantiscono la copertura del fabbisogno esistenziale.
Il 2° pilastro obbligatorio è costituito dalla cassa pensione. La relativa base giuridica è costituita dalla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) nonché da quella sull’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria (LAINF). I contributi della cassa pensioni dovrebbero permettere di mantenere il proprio tenore di vita.
Nell’ambito della previdenza privata facoltativa è necessario fare una distinzione tra la previdenza vincolata del pilastro 3a e quella libera del pilastro 3b. Il suo scopo è colmare eventuali lacune previdenziali e coprire ulteriori esigenze personali.