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  • Obbligo IVA: le informazioni più importanti sull’IVA in Svizzera

    01.01.2025 | Salomé Dreier
    Chi è soggetto all’IVA e a partire da quale fatturato? La nostra guida riassume gli aspetti principali e vi mostra
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Obbligo IVA: le informazioni più importanti sull’IVA in Svizzera

01.01.2025 | Salomé Dreier
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Chi è soggetto all’IVA e a partire da quale fatturato? La nostra guida riassume gli aspetti principali e vi mostra
quali aliquote IVA si applicano,
come funziona la registrazione presso l’AFC e
come fanno le imprese a contabilizzare correttamente l’IVA.

In Svizzera l’imposta sul valore aggiunto (IVA) viene applicata sul fatturato derivante da beni e servizi imponibili. Imprenditrici e imprenditori devono fare i conti con l’obbligo di dichiarazione e pagamento appena superano determinati limiti di fatturato o se esercitano determinate attività. Scoprite qui quando un’azienda diventa soggetta all’IVA, quali sono le eccezioni e quali sono le conseguenze pratiche dell’obbligo IVA per la vostra attività commerciale.

Zusammenfassung
  • In Svizzera le aziende sono soggette all’IVA non appena il loro fatturato annuo da prestazioni imponibili supera i CHF 100’000; per determinate organizzazioni si applicano limiti più elevati.
  • Le imprese con un fatturato più basso possono registrarsi a titolo facoltativo, ad esempio per richiedere la detrazione dell’imposta precedente. Le imprese straniere o le aziende che acquistano beni o servizi dall’estero possono essere anch’esse soggette a imposta.
  • A seconda del tipo di prestazione, vigono aliquote IVA diverse che le imprese devono applicare correttamente e indicare sulle loro fatture.
  • La registrazione non avviene automaticamente: le imprese devono registrarsi attivamente presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), ad esempio online sul portale IVA.
  • Il conteggio si svolge periodicamente tramite il portale online dell’AFC, dove le imprese dichiarano i loro fatturati e conteggiano l’imposta sul valore aggiunto entro la scadenza prevista.
  • A seconda dell’ambito di attività e dell’onere amministrativo, le imprese possono usare varianti di conteggio diverse, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di legge.

Cos’è l’imposta sul valore aggiunto?

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta generale sul consumo, pagata dai consumatori e poi riscossa dalle imprese. L’imposta è già compresa nei prodotti e servizi pagati dai clienti. L’impresa che vende merci o servizi trasferisce l’imposta incassata allo Stato, per il quale l’IVA rappresenta un’importante fonte di guadagno: nel 2025 ammonta a circa 27 miliardi di franchi e costituisce quasi un terzo del gettito fiscale della Confederazione.

Chi è soggetto all’imposta sul valore aggiunto?

In linea di principio, le aziende che realizzano un fatturato annuo superiore a CHF 100’000.00 devono versare l’imposta sul valore aggiunto. La forma giuridica – che sia ditta individuale, Sagl o società anonima – non è rilevante. In caso di fatturato inferiore a CHF 100’000.00 non siete tenuti a conteggiare l’imposta sul valore aggiunto, ma potete comunque sottoporvi su base facoltativa all’imposta. Sono inoltre soggette all’imposta sul valore aggiunto le aziende che si avvalgono di servizi e merci imponibili dall’estero per un importo superiore a CHF 10’000.00. L’obbligo fiscale si applica anche alle imprese che hanno sede all’estero, ma operano sul mercato interno. Oltre al territorio nazionale svizzero, rientrano nel mercato interno anche il Principato del Liechtenstein e l’enclave tedesca di Büsingen.

💡 Buono a sapersi

Anche gli organizzatori di un evento una tantum di natura sportiva, culturale o di altro tipo, ad esempio una festa di paese, sono soggetti a IVA se l’evento comporta la vendita di cibo, bevande e altri beni per un importo superiore a CHF 100’000.00. Le associazioni che non operano a scopo di lucro e le istituzioni di pubblica utilità devono versare l’imposta sul valore aggiunto solo da un fatturato di CHF 250’000.00.

Quali prestazioni sono soggette all’imposta sul valore aggiunto?

Per tutti i beni (ad esempio generi alimentari, cancelleria, abbigliamento) e i servizi (mangiare al ristorante, pubblicità, parrucchiere) venduti in Svizzera, dovete versare l’imposta sul valore aggiunto. Anche le importazioni dall’estero sono assoggettate all’imposta, mentre le esportazioni sono escluse dall’obbligo di IVA. Il documento più importante per provare l’esportazione è la dichiarazione in dogana, a cui dovete allegare fattura, indicazioni sul peso e conferma originale.

💡 Buono a sapersi

Nel calcolo del fatturato dovete includere anche i beni e i servizi venduti in Svizzera ed esenti da IVA.

Chi è esente dall’IVA?
La legge sull’IVA (LIVA) riporta un elenco esaustivo delle eccezioni ed esenzioni dall’imposta. In particolare, non sono soggetti all’imposta i settori della sanità (ad esempio medici, Spitex e trasporto di persone con disabilità), cultura (ad esempio concerti, rappresentazioni teatrali, visite al museo), formazione (ad esempio corsi di perfezionamento, scuole private), immobili (ad esempio vendita di una casa unifamiliare) e assicurazioni. La possibile esenzione dall’imposta di un’azienda di nuova costituzione deve essere verificata nel singolo caso.

A quanto ammonta l’imposta sul valore aggiunto?

I consumatori che effettuano acquisti in Svizzera pagano l’imposta sul valore aggiunto, che nella maggior parte dei casi ammonta al 8,1% del prezzo del prodotto. Per alcune prestazioni si applicano tuttavia altre aliquote IVA, ad esempio per beni di prima necessità, mentre su altre prestazioni la Confederazione non riscuote alcuna imposta sul valore aggiunto.

  • In Svizzera l’aliquota normale per prodotti e servizi ammonta al 8,1%.
  • Per servizi di alloggio, compresa la colazione, si applica un’aliquota speciale del 3,8%.
  • Generi alimentari (incl. acqua di rubinetto), medicinali, giornali e libri come anche mangimi e fertilizzanti godono di un’aliquota ridotta al 2,6%.

Da quando si è soggetti all’IVA?

L’assoggettamento fiscale obbligatorio inizia quanto costituite o acquisite un’azienda. Il presupposto è stimare all’inizio della vostra attività aziendale se entro il primo anno supererete il limite di fatturato di CHF 100’000.00.

Cosa succede se non siete in grado di stimare il fatturato? In questo caso dovete rivalutare la situazione al più tardi dopo tre mesi dall’avvio dell’attività. Per farlo sommate i fatturati realizzati nei primi tre mesi e moltiplicate il totale per quattro: otterrete così il fatturato annuo previsto. Se il limite di fatturato così calcolato viene superato, termina l’esenzione dall’obbligo fiscale. Avete quindi due possibilità: obbligo fiscale retroattivo a decorrere dall’avvio dell’azienda oppure a partire dal quarto mese.

Se prima la vostra azienda era esente dall’obbligo di imposta sul valore aggiunto, ma ora supera il limite vigente di fatturato di CHF 100’000.00, dovete iscrivervi all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) all’inizio dell’esercizio successivo. Se nell’arco del nuovo esercizio il fatturato dovesse essere inferiore a CHF 100’000.00, potete essere nuovamente esentati dall’obbligo fiscale solo per l’anno successivo. 

Qual è l’iter per l’iscrizione all’imposta sul valore aggiunto?

Se siete soggetti all’imposta sul valore aggiunto dovete iscrivervi di vostra iniziativa all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni. Non ricevete alcun invito o richiesta da parte dell’AFC: in questo ambito la responsabilità è vostra. Il termine decorre dal momento in cui stimate di superare il limite di CHF 100’000.00 di fatturato all’anno. Potete iscrivervi all’IVA comodamente online, l’AFC non richiede espressamente alcun documento in forma cartacea.

Una buona preparazione vi facilita l’iscrizione online. Dovreste avere a portata di mano le seguenti informazioni:

  • Estratto del registro di commercio e/o numero d’identificazione delle imprese (IDI)
  • Numero di assicurazione sociale per alcune forme giuridiche, come ditta individuale
  • Previsione di fatturato del primo esercizio


Con l’iscrizione, l’AFC inserisce l’azienda nel registro delle imprese soggette a imposta sul valore aggiunto e vi comunica un numero IVA. Questo numero è composto dal numero d’identificazione delle imprese con l’aggiunta “IVA” e deve essere indicato per legge sulle fatture delle imprese assoggettate all’imposta sul valore aggiunto. Tutte le aziende attive in Svizzera ricevono un IDI, ad esempio all’iscrizione nel registro di commercio o nell’ambito dell’iscrizione all’AFC. Scoprite come iscrivervi nel registro di commercio nel nostro articolo del blog “Iscrizione nel registro di commercio: che cosa si deve osservare per l’iscrizione?”.

Come si calcola l’imposta sul valore aggiunto?

Il conteggio dell’imposta sul valore aggiunto presenta alcune sfide, soprattutto per giovani aziende. Tutte le aziende soggette a IVA devono effettuare la liquidazione dell'IVA online tramite l'ePortale.