Con la votazione popolare dell’8 marzo 2026, l’elettorato svizzero ha approvato la legge federale sull’imposizione individuale. In questo modo i cosiddetti «svantaggi per le coppie sposate», ossia l’onere fiscale più elevato gravante sui coniugi rispetto alle coppie che vivono in concubinato o alle persone individuali, che già oggi sono tassate individualmente, saranno eliminati al più tardi entro il 2032.
Le coppie sposate sono interessate dall’imposizione individuale in modo differente a seconda della situazione reddituale e patrimoniale. In generale, i dati sul reddito e sul patrimonio rimangono invariati, ma le coppie sposate non sono più tassate come coppia, bensì come due persone individuali, il che comporta uno spostamento dell’onere fiscale all’interno dell’economia domestica. I conteggi complessivi di entrambi i coniugi possono comportare un ulteriore onere fiscale o, diversamente, uno sgravio fiscale.
Più il reddito e il patrimonio sono distribuiti in modo uniforme tra i due coniugi, più gli effetti sull’onere fiscale saranno positivi, mentre una forte disparità può comportare un aumento delle imposte.
Il fattore determinante che modifica l’onere fiscale non è l’ammontare del reddito o del patrimonio dei coniugi, in quanto non cambia con l’adeguamento della legislazione fiscale. La novità è nel calcolo, dove le aliquote fiscali non aumentano in modo lineare rispetto al reddito e al patrimonio, ma in modo progressivo. Ciò significa che più si guadagna, maggiore è l’aliquota d’imposta sui franchi aggiuntivi. In altre parole, ogni franco in più viene tassato maggiormente rispetto a quello precedente. Ad esempio, fa differenza se i redditi di due coniugi sono distribuiti in proporzione 80/20 o 50/50. La progressione fiscale vale sia per l’imposta federale che per le imposte statali e comunali. Per queste ultime, ogni Cantone ha le proprie aliquote d’imposta. In generale, più ripida è la progressione di un Cantone, tanto più marcati saranno gli effetti dell’imposizione individuale.
Anziché un reddito e un patrimonio con una progressione elevata, le coppie con due redditi e quote di patrimonio simili hanno ora due redditi e patrimoni medi e quindi una progressione inferiore e, di conseguenza, potenzialmente uno sgravio.
Le differenze maggiori emergono per le coppie con un solo reddito e un patrimonio distribuito in modo particolarmente disomogeneo, in quanto attualmente il reddito e il patrimonio sono distribuiti all’interno dell’economia domestica (due persone), mentre con l’imposizione individuale saranno imputati a una sola persona, il che porta tendenzialmente a una progressione maggiore e quindi a un onere fiscale più elevato.
Ai fini della riscossione delle imposte nel caso di un’abitazione a uso proprio sarà determinante il soggetto iscritto nel registro fondiario come proprietario o proprietaria. Qualora fosse registrato solo un coniuge (proprietà esclusiva), sarà quest’ultimo a pagare le imposte per l’abitazione di proprietà. Se entrambi i coniugi sono registrati (comproprietà o proprietà comune), entrambi devono pagare le imposte per l’abitazione in proporzione alla quota di proprietà. In caso di proprietà comune, il rapporto di proprietà dovrebbe essere conteggiato al 50/50.
| Legislazione fiscale attuale | Imposizione individuale | |
| Proprietà esclusiva |
- Il patrimonio viene sommato - Si utilizza la progressione completa |
- Il patrimonio (valore fiscale) è detenuto da uno dei due coniugi - Se un partner ha un patrimonio molto maggiore e gli viene computato anche l’immobile, si determina un’imposizione fiscale più elevata |
| Comproprietà (ad es. 50/50) |
- Il patrimonio viene sommato - Si utilizza la progressione completa |
- Si tiene conto del patrimonio secondo la quota di proprietà - Vantaggioso dal punto di vista fiscale poiché la progressione è ripartita su due persone |
| Proprietà comune Giuridicamente tutto appartiene a entrambi. Per l’imposizione individuale occorrerebbe definire una quota a livello fiscale (probabilmente 50/50, se non diversamente specificato). |
- Il patrimonio viene sommato - Si utilizza la progressione completa |
- Presumibilmente si considera il patrimonio ripartito a metà ciascuno - Vantaggioso dal punto di vista fiscale poiché la progressione è ripartita su due persone |
I coniugi che posseggono l’immobile in comproprietà o in proprietà comune traggono tendenzialmente beneficio dall’imposizione individuale.
Le coppie di coniugi in cui il partner presumibilmente più facoltoso ha una proprietà esclusiva con l’imposizione individuale pagheranno più imposte rispetto a oggi.
Coppie di coniugi benestanti con patrimonio analogo
Coppie di coniugi in comproprietà al 50/50 o proprietà comune
Coppie di coniugi in cui il patrimonio è distribuito in modo marcatamente unilaterale
Coniugi con proprietà esclusiva
In futuro la scelta della forma di proprietà non si baserà più solo sulle conseguenze legali, ma anche sull’onere fiscale dei coniugi.
I versamenti nel pilastro 3a o i riscatti facoltativi nel 2° pilastro possono essere utilizzati anche per quanto riguarda l’imposizione individuale ai fini dell’ottimizzazione fiscale. Tuttavia, per l’imposizione individuale, risulta determinante chi effettua il versamento.
| Legislazione fiscale attuale | Imposizione individuale | |
| Versamento nel pilastro 3a (Deduzione fiscale durante la fase di acquisizione) |
- L’importo massimo per il 2026 ammonta a CHF 7258 per persona, ossia i coniugi possono dedurre al massimo CHF 14’516. - I versamenti vengono detratti dal reddito comune e riducono la progressione sul reddito comune. - Le coppie con una distribuzione unilaterale del reddito traggono grandi benefici, poiché anche la persona che guadagna meno può effettuare versamenti (purché vi sia reddito soggetto all’AVS). |
- L’importo massimo del 2026 ammonta a CHF 7258 a persona. - Il versamento viene detratto dal reddito individuale. - Il vantaggio fiscale è tendenzialmente un poco inferiore rispetto a oggi dal momento che la deduzione non incide più sull’aliquota d’imposta massima aggiunta. |
| Riscatti facoltativi nel 2° pilastro (Deduzione fiscale durante la fase di acquisizione) |
- Il riscatto riduce il reddito imponibile comune. - Nel caso di un reddito comune elevato la deduzione spesso ha un forte effetto frenante sulla progressione. |
- Il riscatto riduce solo il reddito individuale della persona che lo effettua. - Il vantaggio fiscale è tendenzialmente un poco inferiore rispetto a oggi dal momento che la deduzione non incide più sull’aliquota d’imposta massima aggiunta. |
Le coppie con doppio reddito e redditi simili non percepiscono pressoché alcuna differenza.
In caso di redditi fortemente disomogenei, il vantaggio della riduzione della progressione diminuisce potenzialmente di molto.
Se entrambi i coniugi non possono effettuare integralmente versamenti nel pilastro 3a, dal punto di vista fiscale il versamento dovrebbe essere effettuato dalla persona con il reddito più elevato. Lo stesso vale per i riscatti facoltativi nel 2° pilastro. Il versamento ha un effetto fiscale più positivo per la persona con il reddito più elevato.
I prelievi di capitale dal pilastro 3a o dalla cassa pensioni (2° pilastro) sono tassati separatamente dal reddito anche per l’imposizione individuale. Il prelievo a scaglioni su più anni è ancora una scelta oculata, tuttavia con l’imposizione individuale non ha più alcuna importanza se il coniuge percepisca o meno fondi previdenziali nello stesso anno, poiché le prestazioni di capitale vengono tassate separatamente.
| Legislazione fiscale attuale | Imposizione individuale | |
| Prelievo pilastro 3a (Tassazione delle prestazioni di capitale) |
Se entrambi i coniugi ne usufruiscono nello stesso anno: - Le prestazioni di capitale vengono sommate - Imposta progressiva sul versamento di capitale - Elevata progressione fiscale |
Non importa se i coniugi ne usufruiscono o meno nello stesso anno: - Le prestazioni di capitale sono tassate separatamente - La progressione si applica separatamente - I picchi di prelievo comuni sono meno importanti |
| Pagamento 2° pilastro (Tassazione delle prestazioni di capitale) |
Se entrambi i coniugi ne usufruiscono nello stesso anno: - Le prestazioni di capitale vengono sommate - Imposta progressiva sul versamento di capitale - Elevata progressione fiscale |
Se entrambi i coniugi ne usufruiscono nello stesso anno: - Le prestazioni di capitale sono tassate separatamente - La progressione si applica separatamente - I picchi di prelievo comuni sono meno importanti |
Coniugi con doppio reddito e reddito analogo
Coniugi con strategie 3a parallele
Persone con prelievi a scaglioni dai fondi previdenziali
Coppie classiche con una sola fonte di reddito
Modelli che vivono con la rottura della progressione
Si deve continuare a mantenere uno scaglionamento dei prelievi su più anni per il 2° e 3° pilastro per interrompere la progressione fiscale. Lo scaglionamento tra i coniugi non sarà tuttavia più obbligatorio, in quanto le prestazioni di capitale vengono tassate separatamente per ogni coniuge. Per consentire lo scaglionamento, continua a essere opportuno gestire più conti o soluzioni assicurative nel pilastro 3a.