Per lavoratici e lavoratori dipendenti la previdenza professionale (cassa pensione) è obbligatoria. Questo però non vale automaticamente anche per le e i titolari di azienda, che a seconda della forma giuridica della propria azienda possono essere considerati lavoratrici o lavoratori indipendenti e dunque non sottostare all’obbligo di affiliazione a una cassa pensione. In tal caso devono anche provvedere autonomamente alla previdenza per la vecchiaia.
Anche chi svolge un’attività lucrativa indipendente può optare per una soluzione di cassa pensione: affiliandosi alla cassa pensione dell’associazione di categoria o all’istituto collettore LPP. Queste soluzioni offrono però solo prestazioni minime legali. In alternativa rimane il pilastro 3a per chi esercita un’attività lucrativa indipendente.
Chi percepisce un reddito soggetto all’AVS, può versare facoltativamente contributi nel pilastro 3a per la previdenza. Per impedire che venga a mancare una parte importante della propria previdenza di vecchiaia, le e gli indipendenti senza cassa pensione possono versare un contributo molto più elevato nel pilastro 3a – fino al 20% del reddito annuo netto, ma al massimo CHF 36'288 (stato al 2025). La Confederazione sostiene questa forma di previdenza: i versamenti annuali si possono pertanto dedurre dalle imposte.
Se manca la cassa pensione, mancano anche prestazioni importanti in caso di incapacità di guadagno o decesso. È importante tutelarsi altresì in termini di copertura dell’infortunio e indennità giornaliera in caso di malattia. Per evitare lacune previdenziali, per le lavoratrici e i lavoratori indipendenti è indispensabile una consulenza previdenziale individuale.