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Nel caso della vendita di beni e servizi, vengono stipulati dei contratti sul piano legale. Affinché ogni contratto non debba essere sempre rinegoziato nei minimi dettagli, di norma si ricorre a CG (condizioni generali). Le CG – in Svizzera chiamate anche «le clausole in piccolo» – vengono redatte perlopiù dal fornitore della prestazione.
Le CG semplificano gli aspetti contrattuali nel contesto della vendita e dell’acquisto di beni e servizi. Chi utilizza CG, uniforma una serie di contratti con riferimento sia alla loro conclusione che alla loro esecuzione. Poiché le CG disciplinano le medesime condizioni per un numero elevato di contratti simili, vengono impiegate soprattutto (ma non solo) nelle stipule di massa. Non sussiste tuttavia alcun obbligo legale di ricorrere a CG nell’attività lavorativa quotidiana.
Di norma, le CG dovrebbero contenere tutte le fasi di una procedura di vendita che possono essere ragionevolmente regolate dal punto di vista giuridico. Per questo, dovreste ponderare adeguatamente l’intero processo di vendita. In particolare, devono essere considerati i seguenti punti:
A differenza di quanto avviene negli altri Paesi, le condizioni generali in Svizzera sono disciplinate solo in modo elementare sul piano legale. Solo nella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) è presente una disposizione. Trovano inoltre applicazione le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) svizzero.
In relazione alle CG, dovete osservare queste tre disposizioni:
La legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) contiene un unico passaggio che deve essere considerato nella formulazione di CG. L’articolo 8 vieta ai venditori di strutturare le CG in maniera tale da soddisfare solo i loro interessi e sfavorire in modo «notevole» e «ingiustificato» la clientela. Il legislatore non precisa cosa implica ciò in concreto per le CG. Come punto di riferimento è possibile tuttavia attingere alle disposizioni UE. La Segreteria di Stato dell'economia SECO ha pubblicato un elenco in merito.
Sfortunatamente, l’articolo 8 LCSl è applicabile unicamente all’attività svolta con consumatori, ma non all’attività svolta con clienti aziendali.
Perché le CG acquistino efficacia, devono essere approvate sia dal fornitore che dal cliente. In qualità di fornitori, dovete informare espressamente la vostra clientela al riguardo. Nel mondo analogico, ciò significa che dovete inviare le CG al cliente tramite spedizione postale, stamparle sul retro del contratto o consegnarle fisicamente. Nel contesto digitale, dovete rendere le CG facilmente e direttamente accessibili agli utenti. Le CG devono essere inoltre complete, scorrevoli e comprensibili. Perciò occorre mettere obbligatoriamente da parte il burocratese.
I fornitori sono tenuti a rimandare alle CG prima della stipula del contratto. Nei negozi ciò è possibile tramite la consegna delle CG. Negli shop online e in altri negozi digitali oggi è consuetudine apporre una spunta in una casella di controllo contenente il testo «Ho letto e accetto le CG», approvando in tal modo le CG. Nella stessa posizione è opportuno inserire al contempo anche un link alle CG. La spunta deve essere apposta obbligatoriamente: l’assenza della spunta si traduce nell’impossibilità di effettuare una stipula.
Chi redige condizioni generali per la prima volta, può scegliere tra diverse opzioni: