Dal 1° gennaio 2023 le rendite dell’AVS e dell’AI saranno adeguate all’evoluzione dei prezzi e dei salari. L’aumento sarà pari al 2,5%. La rendita semplice di vecchiaia massima e la rendita intera d’invalidità passeranno dagli attuali CHF 28’680 a CHF 29’400. Anche le rendite per vedovi/e, orfani e figli vengono aumentate in misura corrispettiva. L’assegno per grandi invalidi dell’AVS e dell’AI, come pure l’importo delle prestazioni complementari destinato alla copertura del fabbisogno vitale vengono altresì adeguati al rincaro.
I contributi AVS, AI e IPG (perdita di guadagno) a carico dei lavoratori dipendenti restano invariati. Di contro, l’importo minimo degli indipendenti¬ e delle persone senza attività lucrativa viene modificato dagli attuali CHF 503 a CHF 514. La tavola scalare dei contributi per i lavoratori indipendenti si applica ora ai salari compresi tra CHF 9’800 (finora CHF 9’600) e CHF 58’800 (finora CHF 57’400).
Per legge, le rendite per i superstiti e d’invalidità, ma non le rendite di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria, devono essere adeguate periodicamente al rincaro. A seconda dell’inizio della rendita e degli adeguamenti già effettuati negli anni passati, l’aumento si situa tra il 2,8% e il 4,2%.
Parallelamente all’incremento delle rendite AVS saranno aumentati anche gli importi limite nella previdenza professionale.
Soglia d’entrata |
22'050 |
Salario massimo computabile LPP | 88'200 |
Deduzione di coordinamento LPP | 25'725 |
Salario massimo assicurato LPP | 62'475 |
Salario minimo assicurato LPP | 3'675 |
Salario massimo assicurabile nella previdenza professionale | 882'000 |
Salario massimo assicurato nell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria ai sensi della LAINF | 148'200 |
Il tasso d’interesse minimo LPP resta invariato all’1%.
Per le persone con attività lucrativa affiliate a una cassa pensione, l’importo massimo da destinare al pilastro 3a sarà pari dal 2023 a CHF 7’056 (finora CHF 6’883). Le persone con attività lucrativa senza cassa pensione possono versare fino al 20% del reddito netto da attività lucrativa, ma comunque non più di CHF 35’280 (finora CHF 34’416).
Dal 1° gennaio 2023, le persone con attività lucrativa che adottano un bambino di età inferiore ai quattro anni possono richiedere un congedo di adozione retribuito di due settimane. Sono escluse da questa misura le adozioni dei figliastri. Le disposizioni sono in linea con quelle delle indennità già esistenti per maternità, paternità e di assistenza.
Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, possono ripartirsi liberamente il congedo tra di -loro. L’indennità è pari all’80% dell’ultimo reddito percepito prima dell’accoglimento del bambino adottato, ma non può superare i CHF 220 al giorno. Per il congedo di maternità, paternità e di assistenza gli importi massimi, pari finora a CHF 196, vengono altresì incrementati a CHF 220. Anche le indennità in caso di servizio militare o protezione civile aumentano.
Dato il numero ridotto di casi, l’indennità in caso di adozione dovrà essere richiesta alla Cassa federale di compensazione (CFC), e non come di consueto alla cassa di compensazione dei genitori.
Il tasso di contribuzione IPG rimane invariato allo 0,5% del salario AVS.
Questo contributo sui salari che superano i CHF 148’200 non sarà più riscosso dal 2023. I dettagli sono disponibili nel comunicato stampa del Consiglio federale.