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Avere più tempo per sé dopo gli studi, senza mettere il lavoro al centro di tutto, sembra allettante. Anche un periodo come au pair in Canada o in Nuova Zelanda, un lungo viaggio a Bali o nel Sud-Est asiatico, oppure un’esperienza di work and travel all’estero sono spesso nella lista dei desideri, soprattutto dei giovani. Ma l’equilibrio tra vita e lavoro non riguarda solo la Generazione Z: anche per molte altre persone ridurre l’orario di lavoro o concedersi una pausa è un tema rilevante. Con tutti questi progetti in mente, è essenziale non perdere di vista la propria previdenza e tenere conto di alcuni aspetti.
Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che lavorano almeno otto ore settimanali presso la stessa azienda sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali. Chi lavora meno o non lavora affatto, oppure va in pensione, deve includere la copertura degli infortuni nella propria cassa malati, per essere tutelato.
Chiunque risieda o svolga un’attività lucrativa in Svizzera è assicurato presso l’AVS. L’obbligo contributivo inizia a 18 anni per chi lavora (a 20 anni per chi non esercita un’attività lucrativa) e cessa al compimento dei 65 anni. Per evitare una riduzione della rendita in futuro, è fondamentale versare i contributi senza interruzioni. Questo vale anche durante un periodo di pausa o di inattività. Anche chi ha un reddito modesto o le coppie coniugate con un unico reddito devono tenerne conto. Nel 2026 il contributo minimo AVS sarà pari a 530 franchi.
Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti con un reddito soggetto all’AVS, nell’ambito della previdenza professionale (2°pilastro), sono assicurati obbligatoriamente presso la cassa pensioni del datore di lavoro. Chi inizia un nuovo impiego entro un mese può far trasferire la prestazione d’uscita direttamente alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. Se invece il periodo di pausa si protrae, l’avere deve essere depositato, ad esempio, su un conto di libero passaggio. Un pagamento diretto non è consentito per legge.
Le persone con attività lucrativa con un reddito soggetto all’AVS possono versare ogni anno un contributo massimo nella previdenza vincolata (pilastro 3a) e dedurlo dalle imposte. Chi, ad esempio, pianifica un periodo di pausa dall’autunno di un anno alla primavera dell’anno successivo e percepisce comunque un reddito soggetto all’AVS in ciascuno dei due anni può avvalersi del pilastro 3a in entrambi gli anni.